Sentenza del 20/01/2015 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Associazioni sportive dilettantistiche - Condizioni di fruibilità - Mera appartenenza alla categoria e conformità dello statuto alle norme per il riconoscimento della qualifica - Non sufficienti - Comportamento effettivo - Rileva - Disconoscimento da parte dell'agenzia delle entrate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sosteneva di avere diritto alle agevolazioni e alle esenzioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche sulla base della propria appartenenza formale alla categoria, della conformità dello statuto alla normativa e dello svolgimento di attività sportiva certificata dal CONI. Tali elementi, tuttavia, non sono stati ritenuti sufficienti: occorreva dimostrare anche l'effettiva assenza di lucro, il concreto funzionamento democratico e trasparente dell'associazione, l'uguaglianza dei diritti degli associati e la loro reale partecipazione alla vita sociale, incluso il diritto di voto.
La decisione
Il disconoscimento del regime fiscale agevolato è stato ritenuto legittimo. La mera conformità formale dello statuto e l'iscrizione o certificazione sportiva non attribuiscono automaticamente lo status agevolato. In presenza di elementi che dimostrino un funzionamento sostanzialmente commerciale o privo dei requisiti democratici e mutualistici, l'Amministrazione finanziaria può qualificare l'ente come società di fatto e assoggettarlo al regime fiscale ordinario.
Norme richiamate
Art. 111 del D.P.R. 917/1986
La disposizione prevede il regime fiscale agevolato per determinate attività svolte da enti associativi, ma il beneficio richiede la sussistenza effettiva dei presupposti sostanziali e non soltanto formali.
Legge n. 289/2002
La normativa disciplina, tra l'altro, il riconoscimento e i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche; tali requisiti devono essere concretamente rispettati nell'organizzazione e nella gestione dell'ente.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 17 maggio 2010
La prassi amministrativa richiama la necessità di verificare il comportamento effettivo dell'associazione, oltre alla documentazione formale, per accertare la spettanza delle agevolazioni fiscali.
Massime di principio
- Per usufruire di un regime fiscale agevolato non è sufficiente appartenere formalmente a una categoria protetta o avere uno statuto conforme: devono essere dimostrati anche i requisiti sostanziali e il comportamento effettivo dell'ente.
- Un'associazione sportiva dilettantistica deve perseguire realmente finalità non lucrative e garantire trasparenza, democrazia interna, uguaglianza tra gli associati e concreta partecipazione dei soci, compreso il diritto di voto.
- L'iscrizione o la certificazione presso il CONI costituisce un elemento importante, ma non è di per sé decisiva né impedisce all'Amministrazione finanziaria di effettuare controlli sulla gestione concreta.
- Se l'attività dell'ente è svolta con modalità tipiche di un'impresa o senza una reale vita associativa, l'Amministrazione può disconoscere le agevolazioni e qualificare il soggetto come società di fatto.
- La documentazione societaria, i verbali assembleari, i registri dei soci, l'esercizio dei diritti di voto e la concreta applicazione delle regole statutarie sono elementi rilevanti per dimostrare la genuinità dell'associazione.
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