Sentenza del 20/01/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Natura innovativa e non interpretativa della modifica all'art. 14, comma 3 bis, D.P.R. 115/2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura della modifica apportata all'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002, con l'aggiunta dell'inciso "per ciascun atto impugnato anche in appello". Si discute se tale modifica abbia natura interpretativa, cioè chiarificatrice di una disciplina già esistente, oppure innovativa, introducendo una nuova regola per la determinazione del valore della lite nei processi tributari ai fini del contributo unificato.
La decisione
La modifica è stata qualificata come norma innovativa e non interpretativa. L'aggiunta dell'inciso comporta quindi una nuova disciplina, applicabile secondo le regole temporali proprie delle norme innovative, e non può essere considerata una semplice interpretazione autentica della formulazione precedente. È stato rilevato che mancavano i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 212/2000, secondo cui le norme interpretative in materia tributaria sono ammesse soltanto in casi eccezionali e devono essere qualificate come tali mediante legge ordinaria.
Norme richiamate
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nei processi tributari il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992, per ciascun atto impugnato anche in appello
L'aggiunta delle parole "per ciascun atto impugnato anche in appello" è stata ritenuta innovativa, perché modifica il criterio di determinazione del valore della lite anziché limitarsi a chiarire il significato della disciplina previgente.
Art. 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica
Le norme interpretative tributarie sono soggette a condizioni rigorose: devono ricorrere casi eccezionali e la legge ordinaria deve qualificarle come disposizioni di interpretazione autentica. In assenza di tali requisiti, la disposizione deve essere trattata come innovativa.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è richiamata quale criterio per determinare il valore della lite nei processi tributari.
Massime di principio
- Una modifica normativa che aggiunge un nuovo criterio, amplia gli obblighi o cambia gli effetti della disciplina precedente tende a essere qualificata come innovativa, non interpretativa.
- In materia tributaria, una norma può essere considerata di interpretazione autentica soltanto se ricorrono condizioni eccezionali e se la legge la qualifica espressamente come tale.
- La qualificazione formale della norma non è sufficiente: occorre verificare se il testo si limita realmente a chiarire una disposizione preesistente oppure introduce una regola nuova.
- Le norme innovative, salvo diversa previsione, non dovrebbero essere applicate retroattivamente a situazioni già perfezionate sotto la disciplina precedente.
- Quando una modifica incide sulla determinazione del valore della lite o sul contributo unificato, è necessario individuare la data di entrata in vigore della nuova disposizione e il momento in cui si è perfezionato l'atto processuale rilevante.
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