Sentenza del 20/01/2015 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA 2006, sostenendo di aver regolarmente pagato un debito rateizzato, salvo il versamento della terza rata effettuato con sette giorni di ritardo per problemi informatici. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto tale ritardo causa di decadenza dalla rateazione e aveva richiesto le sanzioni in misura piena. La società ha invocato la normativa sopravvenuta, applicabile alle rateazioni in corso, nonché il principio del favor rei previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 472/1997.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la rateazione era ancora in corso e non era stata formalmente dichiarata decaduta. Pertanto, il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima non comportava la decadenza dalla rateazione, ma consentiva al Fisco, al più, di iscrivere a ruolo la sanzione proporzionata all'importo della rata pagata in ritardo, salvo ravvedimento operoso. Le somme richieste con la cartella sono state dichiarate non dovute. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 3-bis, comma 4, D.Lgs. 462/1997, nella versione vigente fino al 27 dicembre 2011
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
La disciplina previgente prevedeva la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. La Commissione ha ritenuto però applicabile la normativa successiva più favorevole quando la rateazione era ancora in corso.
Art. 3-bis, comma 4-bis, D.Lgs. 462/1997, introdotto dall'art. 10, comma 13-decies, lettera b, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.
Il semplice ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima non determina più la decadenza dalla rateazione. Sono invece dovute una sanzione proporzionata alla rata pagata in ritardo e gli interessi, salvo ravvedimento operoso entro il termine della rata successiva.
Art. 10, comma 13-undecies, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011
Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La nuova disciplina si applica anche alle rateazioni già in corso al 28 dicembre 2011. Nel caso concreto, la rateazione non era stata dichiarata decaduta a tale data e quindi beneficiava della normativa sopravvenuta.
Art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
È stato applicato il principio del favor rei: tra la disciplina precedente, più severa, e quella successiva, più favorevole, deve applicarsi quest'ultima, purché il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Art. 13 D.Lgs. 472/1997
La norma disciplina il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare il tardivo pagamento entro il termine previsto, evitando l'iscrizione a ruolo della sanzione ordinaria.
Cassazione civile, sentenza n. 1656/2013
È stata richiamata a sostegno dell'applicazione del principio del favor rei e dello ius superveniens nell'ambito delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Nel caso di rateazioni fiscali, il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima non comporta automaticamente la decadenza dalla rateazione quando si applica la disciplina introdotta dalla legge 214/2011: di regola sono dovute soltanto sanzioni e interessi proporzionati alla rata tardiva.
- La nuova disciplina può applicarsi anche a rateazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, se la rateazione era ancora in corso e non era stata formalmente dichiarata decaduta alla data rilevante.
- Il principio del favor rei consente di applicare la norma sanzionatoria successiva più favorevole anche a violazioni anteriori, purché il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
- La regolarità delle rate successive e l'assenza di una formale dichiarazione di decadenza possono essere elementi decisivi per dimostrare che la rateazione era ancora attiva.
- Il contribuente deve verificare i termini per il ravvedimento operoso: il pagamento della sanzione ridotta entro il termine della rata successiva può evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione ordinaria.
- La decisione riguarda specificamente la disciplina e i fatti esaminati dalla sentenza; per casi attuali occorre verificare la normativa vigente e le eventuali modifiche successive.
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