Sentenza del 20/01/2015 n. 104 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - IRAP - IVA - Frode "carosello" - Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello, nonché i correlati profili IVA. L'Amministrazione contestava la natura fraudolenta delle operazioni e la consapevolezza della società acquirente, sostenendo che tali elementi impedissero la deduzione dei costi. La società ricorrente sosteneva invece che i costi fossero stati realmente sostenuti, inerenti all'attività d'impresa, documentati e riferibili ad attività commerciali effettivamente svolte.
La decisione
I giudici hanno riconosciuto la deducibilità dei costi, ritenendo che l'art. 8 del D.L. n. 16/2012, come modificato dalla legge n. 44/2012, consenta la deduzione anche quando l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento dell'operazione. Tale deducibilità resta esclusa solo quando i costi non rispettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, oppure siano contrari a principi giuridici fondamentali. Nel caso concreto, i costi sono stati ritenuti effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. Ha inoltre assunto rilievo il decreto di archiviazione del GIP nei confronti degli amministratori della società ricorrente. L'esito è stato quindi favorevole alla società contribuente.
Norme richiamate
Art. 8, D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012
I costi e le spese sostenuti per l'acquisto di beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo non sono deducibili solo se il delitto è stato commesso dal contribuente o se il contribuente ne ha tratto vantaggio.
La norma impedisce di negare automaticamente la deduzione dei costi relativi a operazioni inesistenti per il solo fatto che il contribuente fosse consapevole della frode. La deduzione è esclusa quando mancano i requisiti sostanziali del costo, quali effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, o quando ricorrono le specifiche condizioni previste dalla norma.
Disciplina IRES e IRAP sulla deducibilità dei costi
La deduzione fiscale richiede che il costo sia reale, inerente all'attività esercitata, imputato al corretto periodo d'imposta, certo e determinabile. La consapevolezza della frode può avere rilievo sul piano sanzionatorio o penale, ma non comporta automaticamente l'indeducibilità di un costo realmente sostenuto e inerente.
Disciplina IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti
La detrazione IVA può essere negata se l'Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. La disciplina IVA opera quindi secondo criteri distinti rispetto alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza del cessionario non determina automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini IRES e IRAP: occorre verificare se il costo sia stato realmente sostenuto e se rispetti i requisiti di inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA devono essere valutate separatamente: un costo può essere deducibile ai fini delle imposte dirette anche quando la detrazione IVA sia contestata o negata per la partecipazione consapevole a una frode.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'inesistenza sostanziale del costo o la violazione dei requisiti fiscali; la mera riconducibilità dell'operazione a una frode carosello non è sufficiente, da sola, a escludere la deduzione.
- La documentazione commerciale, la prova dei pagamenti, la consegna effettiva dei beni o servizi e la loro connessione con l'attività d'impresa sono elementi essenziali per dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi.
- Un'archiviazione penale degli amministratori non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può costituire un elemento valutabile insieme agli altri indizi per escludere la consapevole partecipazione della società alla frode.
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