Sentenza del 20/01/2015 n. 137 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione per errore di fatto -Modalità - Ammissibilità - Deposito dell'atto di appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'erronea verifica del deposito dell'atto di appello deve essere proposta mediante revocazione ordinaria per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non mediante ricorso per Cassazione. Ne consegue che il ricorso per Cassazione non è il rimedio processuale corretto per censurare tale errore fattuale del giudice d'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente lamentava che il giudice tributario d'appello avesse dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo erroneamente omesso il deposito dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Secondo il principio affermato, la verifica dell'avvenuto deposito, quando il ricorso non sia notificato tramite ufficiale giudiziario, costituisce un accertamento di fatto e non un'attività di interpretazione di atti processuali.
Norme richiamate
Art. 64, D.Lgs. 546/1992
Disciplina la revocazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, ricomprendendo il rimedio per errore di fatto nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Prevede l'obbligo di depositare l'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando l'impugnazione non sia notificata tramite ufficiale giudiziario.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Individua l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa come motivo di revocazione ordinaria, quando il giudice abbia supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa dagli atti, oppure l'esistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita.
Massime di principio
- Quando si contesta che il giudice abbia erroneamente ritenuto inesistente un deposito processuale, la questione riguarda normalmente un accertamento di fatto.
- L'errore sull'effettivo deposito dell'atto di appello non costituisce, di regola, un vizio di interpretazione della legge o degli atti processuali denunciabile direttamente in Cassazione.
- Se l'errore è percettivo e risulta immediatamente dagli atti di causa, il rimedio appropriato è la revocazione ordinaria per errore di fatto, nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina processuale applicabile.
- È essenziale distinguere tra errore di fatto revocatorio, errore di diritto e vizio di motivazione: la scelta del rimedio dipende dalla natura concreta dell'errore commesso dal giudice.
- La parte che intende contestare l'omesso deposito deve conservare e produrre la prova documentale dell'adempimento, verificando anche le modalità di notificazione dell'impugnazione.
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