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Sentenza

Sentenza del 20/01/2015 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ - Cabine per le fototessere - Superficie inferiore ai 5 mq - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità alle cabine per fototessere. Le cabine possono essere considerate pertinenze della sede dell'impresa o luoghi nei quali viene svolta l'attività, e quindi possono astrattamente essere individuate mediante un'insegna. Tuttavia, secondo il criterio indicato nella risoluzione n. 2/DPF-8466 del 2003 e il principio richiamato dalla Cassazione, quando la superficie dei pannelli è inferiore a 5 metri quadrati, il pannello non costituisce una superficie pubblicitaria imponibile, ma un mero supporto strumentale destinato a contenere o veicolare il messaggio.

La decisione

È stata esclusa l'imponibilità ai fini dell'imposta di pubblicità della superficie dei pannelli delle cabine per fototessere quando essa è inferiore a 5 metri quadrati. La cabina può essere astrattamente assoggettabile all'imposta in quanto collegata all'attività d'impresa, ma la superficie inferiore alla soglia indicata non viene computata come superficie imponibile poiché il pannello svolge una funzione meramente strumentale e non pubblicitaria.

Norme richiamate

  • Risoluzione n. 2/DPF-8466 del 2003

    Il metodo di calcolo della superficie imponibile deve distinguere tra il messaggio avente effettiva funzione pubblicitaria e il supporto strumentale. Se il pannello ha superficie inferiore a 5 metri quadrati e serve soltanto da supporto, tale superficie non è imponibile.

  • Cassazione, sentenza n. 5537 del 2013

    È richiamato il principio secondo cui il pannello o supporto materiale non assume autonoma rilevanza pubblicitaria quando svolge una funzione meramente strumentale rispetto al messaggio.

Massime di principio

  • Un manufatto collegato all'attività commerciale può essere soggetto all'imposta di pubblicità se identifica o segnala l'impresa o il luogo in cui essa opera.
  • La mera presenza di un'insegna o di un pannello non determina automaticamente l'imponibilità dell'intera superficie: occorre verificare la funzione concretamente svolta dal supporto.
  • Quando il supporto ha superficie inferiore a 5 metri quadrati e non presenta un'autonoma funzione pubblicitaria, ma serve soltanto a contenere o rendere possibile il messaggio, la superficie può essere esclusa dal calcolo imponibile.
  • La valutazione deve basarsi sulla funzione effettiva del manufatto e sul contenuto del messaggio, distinguendo la pubblicità vera e propria dagli elementi tecnici o strumentali.

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