Sentenza del 20/01/2015 n. 134 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Errore di fatto - Nozione - Ammissibilità - Falsa percezione della realtà processuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata ritenuta ammissibile, poiché il giudice ha ravvisato un contrasto immediatamente percepibile tra la rappresentazione contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti processuali, con riferimento al perfezionamento della notifica. La falsa percezione della realtà processuale integra quindi un errore di fatto idoneo a fondare il rimedio revocatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La revocazione è stata proposta per errore di fatto ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Il ricorrente ha contestato una falsa percezione della realtà processuale, in particolare riguardo al perfezionamento della notificazione dell'atto. L'errore revocatorio ricorre quando la sentenza rappresenta un fatto in modo diverso da quanto emerge inequivocabilmente dagli atti e documenti processuali, senza che siano necessarie interpretazioni giuridiche complesse o valutazioni induttive.
Norme richiamate
Art. 64, D.Lgs. 546/1992
Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, consentendola, tra l'altro, quando ricorre un errore di fatto riconducibile ai presupposti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Prevede la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita.
Art. 60, D.P.R. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; nel caso esaminato, la verifica del perfezionamento della notifica è stata centrale per accertare la falsa percezione della realtà processuale.
Cassazione, sentenza n. 6511 del 25 marzo 2005
Ribadisce che l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, distinta da un errore di interpretazione o da una valutazione giuridica.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la sentenza contiene una falsa rappresentazione di un fatto processuale oggettivo, verificabile direttamente negli atti.
- Non è sufficiente contestare l'interpretazione della legge, la valutazione delle prove o il ragionamento giuridico del giudice: tali errori non costituiscono, di regola, errore revocatorio.
- Il contrasto tra sentenza e atti deve essere immediato e rilevabile ictu oculi, senza la necessità di complesse indagini interpretative o di ricostruzioni induttive.
- Quando la decisione dipende dal presupposto che una notificazione sia stata perfezionata, è possibile invocare la revocazione se dagli atti risulta in modo evidente che tale presupposto era falso o non si era verificato.
- Chi propone la revocazione deve indicare con precisione il documento o l'atto processuale da cui emerge l'errore e spiegare il contrasto oggettivo con quanto affermato nella sentenza.
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