Cassazione Penale, Ordinanza n. 22964/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva recepito un accordo tra le parti e applicato la pena di anni 4 di reclusione ed euro 800 di multa per il delitto di estorsione aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 599-bis c.p.p. e illegalità della pena, sostenendo che il riconoscimento e il bilanciamento delle circostanze avrebbero dovuto condurre a un trattamento sanzionatorio inferiore rispetto a quello applicato e concordato. In particolare, la difesa ha contestato che la pena finale non rispettasse i limiti derivanti dal giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo che la sanzione fosse quindi illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che dagli atti risultava che il trattamento sanzionatorio recepito dalla sentenza impugnata era stato determinato nel rispetto dei parametri normativi e in conformità all'accordo tra le parti: pena base di anni 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa, poi correttamente ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, fino alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 800 di multa. La Corte ha quindi escluso ogni profilo di illegalità, richiamando gli artt. 62-bis, 65 n. 3 e 69 c.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Norma richiamata come base procedurale della decisione resa dalla Corte di appello in applicazione di un accordo tra le parti; il ricorso contestava la correttezza del trattamento sanzionatorio recepito in tale sede.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche, riconosciute e ritenute prevalenti, hanno inciso sulla determinazione della pena finale mediante riduzione della sanzione base.
art. 65, n. 3, c.p.
In presenza di una circostanza attenuante ad effetto comune, la pena può essere diminuita in misura non eccedente un terzo; la Corte ha ritenuto che la riduzione applicata rientrasse in questo limite.
art. 69 c.p.
Disciplinando il bilanciamento tra circostanze, è stato richiamato per affermare la conformità del trattamento sanzionatorio al giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante contestata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la pena è determinata all'esito di un accordo recepito in sede giudiziale, il controllo di legittimità sulla sanzione è limitato alla verifica del rispetto dei parametri legali e dell'effettiva corrispondenza all'accordo stesso.
- La censura di illegalità della pena è infondata se la pena base e le successive diminuzioni risultano calcolate entro i limiti previsti dalla disciplina sulle circostanze attenuanti e sul loro bilanciamento.
- Il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche può legittimare una riduzione della pena entro il limite massimo previsto dall'art. 65, n. 3, c.p., senza che ciò determini di per sé illegalità della sanzione finale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una contestazione manifestamente infondata della quantificazione della pena, se la motivazione impugnata dà conto di un calcolo conforme alla legge.
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