Sentenza n. 3952/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 793/2023 del 19/09/2023 resa dalla dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Benevento, all'esito del giudizio R.G. n. 1769/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Benevento in data 03/02/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per due anni scolastici, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, che il titolo era passato in giudicato e che, nonostante la notificazione del 19 settembre 2023, l'amministrazione non aveva adempiuto. Ha inoltre rappresentato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con corresponsione del controvalore pecuniario e degli accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Considerato che era decorso il termine temporale previsto per la fruizione del beneficio, il TAR ha stabilito che l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordine e al pagamento della somma. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale attribuito al personale docente mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti di quanto deciso dal giudicato.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine entro il quale il beneficiario avrebbe dovuto fruire di una prestazione fungibile è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Ai fini dell'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 integra il presupposto temporale considerato dal giudice dell'ottemperanza.
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