Ordinanza n. 29/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 7 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato il 7 febbraio 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno da motivi di studio, tirocinio o formazione a lavoro subordinato. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione sui fatti di causa, corredata dalla relativa documentazione, ai fini della decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Reggio Emilia, imponendo il deposito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di una relazione sui fatti di causa e della documentazione pertinente. Nelle more dell'acquisizione degli elementi istruttori e della prosecuzione della fase cautelare, ha sospeso il provvedimento impugnato. Ha fissato la camera di consiglio dell'11 marzo 2026 per la prosecuzione dell'esame cautelare. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso né formula una valutazione conclusiva sui motivi di illegittimità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha adottato una misura provvisoria di sospensione del provvedimento impugnato in attesa della prosecuzione della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare, il quadro fattuale e documentale non risulta sufficientemente definito, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, fissando un termine per il deposito di una relazione e della documentazione pertinente.
- In presenza della necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, il giudice amministrativo può sospendere medio tempore l'efficacia dell'atto impugnato e fissare una successiva camera di consiglio per la prosecuzione della fase cautelare, senza definire il merito del ricorso.
Come è indicizzato
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