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Sentenza

Sentenza del 01/04/2019 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Agevolazione per l'abitazione principale - Residenza del coniuge del contribuente presso altra abitazione situato nello stesso comune - Diniego dell'agevolazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il diniego dell'agevolazione ICI per l'anno 2010, sostenendo che entrambi i coniugi avessero stabilito la propria abitazione principale e dimora abituale in immobili distinti, ma situati nello stesso Comune, e che pertanto entrambi avessero diritto al beneficio. Il Comune ha contestato tale impostazione rilevando che il coniuge del ricorrente risiedeva in un'altra abitazione dello stesso territorio comunale, già beneficiaria dell'agevolazione, circostanza ritenuta incompatibile con il riconoscimento del beneficio anche per il secondo immobile in assenza di separazione o di valide ragioni giustificative.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva già rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento. È stato ritenuto che, quando coniugi non separati hanno residenze diverse in due immobili situati nello stesso Comune, soltanto uno degli immobili possa beneficiare dell'agevolazione per l'abitazione principale. Il secondo immobile resta assoggettato all'imposta, salvo prova di separazione, di altre situazioni fattuali concrete e serie o di effettive esigenze idonee a escludere un intento elusivo. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 400 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Agevolazione ICI per l'abitazione principale

    L'agevolazione spetta in relazione all'immobile nel quale il contribuente e il nucleo familiare hanno effettivamente stabilito la dimora abituale. In presenza di coniugi non separati con residenze diverse nello stesso Comune, il beneficio può essere riconosciuto soltanto per uno degli immobili.

  • Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012

    nel caso in cui i coniugi stabiliscono la loro residenza e dimora abituale in due immobili ubicati in due diversi comuni sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni

    La circolare ammette il beneficio per entrambi gli immobili quando sono situati in Comuni diversi, poiché si presume l'esistenza di esigenze effettive e non elusive. Se invece gli immobili si trovano nello stesso Comune, l'aliquota agevolata e la detrazione possono applicarsi soltanto a uno di essi.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 13334/2016

    La Corte distingue tra immobili situati in Comuni diversi, per i quali può essere riconosciuta l'agevolazione a entrambi i coniugi in presenza di esigenze serie e reali, e immobili situati nello stesso Comune, rispetto ai quali normalmente soltanto uno può essere qualificato come abitazione principale.

Massime di principio

  • Quando coniugi non separati possiedono o occupano due immobili situati nello stesso Comune, l'agevolazione per l'abitazione principale normalmente spetta a un solo immobile.
  • La diversa residenza anagrafica dei coniugi, da sola, non dimostra che entrambi gli immobili siano abitazioni principali ai fini fiscali.
  • La situazione può essere valutata diversamente se il contribuente prova una separazione, anche di fatto se concretamente documentata, oppure esigenze oggettive, serie e verificabili che giustifichino la doppia residenza e consentano di escludere un intento elusivo.
  • Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, la doppia agevolazione può essere riconosciuta più facilmente, purché siano dimostrate l'effettiva dimora abituale e una reale esigenza, come motivi lavorativi o familiari.
  • In caso di contestazione, è determinante fornire prove concrete della dimora abituale e delle ragioni della diversa residenza, non essendo sufficiente la mera dichiarazione del contribuente.

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