Sentenza n. 765/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, -della nota del -OMISSIS-, comunicata l’-OMISSIS- con la quale il Responsabile acquisti e appalti di Terna s.p.a. ha comunicato che il Comitato qualificazione Fornitori di Terna s.p.a. ha disposto la sospensione nei confronti di -OMISSIS- della “-OMISSIS-” per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi per quanto occorrer possa: (i) la delibera in parte qua del Comitato qualificazione Fornitori del -OMISSIS-, conosciuta il -OMISSIS-, con la quale è stata approvata “per -OMISSIS- la proroga della sospensione idoneità per 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento”; (ii) la nota del 7 luglio 2025 con cui è stata data notizia che, nelle more della conclusione del procedimento avviato in data 4 giugno 2025, il Comitato di qualificazione Fornitori, con delibera del 6 giugno 2025, ha approvato la sospensione dell’idoneità nel comparto merceologico “-OMISSIS- - Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT”; (iii) la delibera in parte qua del Comitato qualificazione del 6 giugno 2025, conosciuta il -OMISSIS-, con la quale è stata approvata la sospensione dell’idoneità “che potrà essere oggetto di revisione alla luce dei medesimi provvedimenti istruttori, la cui conclusione è stabilita per legge nei successivi 30 giorni dal relativo avvio”; (iv) la nota del 7 luglio 2025 del Direttore acquisti e appalti con cui è stata comunicata a -OMISSIS- la sospensione dei termini del procedimento; (v) gli articoli 10 e 16 della Normativa generale del Sistema di qualificazione di Terna s.p.a., qualora dovessero essere interpretati nel senso di prevedere che la mera omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 168 del D. Lgs. 36/2023 possa costituire ex se un autonomo motivo ostativo all’iscrizione e/o alla permanenza nell’Albo dei Fornitori di Terna s.p.a.; (vi) l’art. 16 della Normativa generale del Sistema di qualificazione di Terna s.p.a., sia nella parte in cui non prevede alcun termine di durata della sospensione (se non nei casi di inottemperanza alla lettera di diffida), sia qualora dovesse essere interpretato nel senso di attribuire alla sospensione della qualifica natura sanzionatoria; (vii) la comunicazione di avvio del procedimento del 4 giugno 2025; nonché per l’accertamento della nullità ex art. 10, comma 2, D. Lgs. 36/2023, degli articoli 10 e 16 della Normativa generale del Sistema di qualificazione di Terna s.p.a., qualora dovessero essere interpretati nel senso di prevedere che la mera omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 168 del D. Lgs. 36/2023 possa costituire ex se un autonomo motivo ostativo all’iscrizione e/o alla permanenza nell’Albo dei Fornitori di Terna s.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione per sei mesi dell’idoneità dell’impresa nel Sistema di qualificazione dei fornitori di Terna, preceduto da un provvedimento cautelare di congelamento della qualifica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa contestava la sospensione della propria idoneità, adottata dopo che Terna aveva appreso dell’esistenza di un procedimento penale per turbata libertà degli incanti a carico dell’ex amministratore unico e legale rappresentante, relativo anche a gare bandite da società del gruppo Terna. Con il primo motivo deduceva la violazione della disciplina del Sistema di qualificazione, degli artt. 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023, dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, dei principi di proporzionalità e di buon andamento, sostenendo di avere comunicato tempestivamente il procedimento penale dopo l’annotazione delle modifiche societarie e l’adozione di misure di self-cleaning. Con il secondo motivo sosteneva che l’omissione dichiarativa non potesse costituire autonomamente un grave illecito professionale né giustificare la sospensione. Con il terzo motivo denunciava difetto di motivazione, sostenendo che Terna non avesse spiegato perché i fatti contestati all’ex amministratore fossero idonei a incidere sull’affidabilità e integrità dell’impresa né perché egli rientrasse tra i soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023. Con il quarto motivo contestava la valutazione di intempestività e inefficacia delle misure di self-cleaning. La resistente eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente provvedimento di congelamento della qualifica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato l’impresa al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre accessori. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità: il congelamento della qualifica era un provvedimento provvisorio, adottato in urgenza nelle more di un successivo procedimento, mentre la sospensione era stata adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi; pertanto non era un atto meramente confermativo e poteva essere impugnata autonomamente. Nel merito, il Collegio ha ritenuto accertata la violazione dell’obbligo, assunto dall’operatore per tutta la durata della qualificazione, di comunicare a Terna ogni evento potenzialmente rilevante per la valutazione dell’affidabilità e dell’integrità. La società, pur informata dal marzo 2025 della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di udienza preliminare a carico dell’amministratore unico, aveva comunicato il fatto soltanto nel maggio 2025, dopo l’adozione delle modifiche societarie e il congelamento della qualifica. La gravità dei fatti, consistenti in plurime ipotesi di turbata libertà degli incanti riguardanti anche gare di Terna, non consentiva dilazioni nella comunicazione. L’obbligo informativo permaneva anche se Terna era persona offesa e avrebbe potuto conoscere aliunde il procedimento. Il TAR ha chiarito che l’omissione dichiarativa non costituisce una nuova causa autonoma di esclusione, in contrasto con il principio di tassatività, ma può costituire il presupposto giuridico e fattuale per l’adozione di una misura cautelare prevista dalla disciplina del Sistema di qualificazione, tra cui la sospensione, nonché rilevare nella valutazione del grave illecito professionale. Il provvedimento era adeguatamente motivato quanto alla necessità di verificare il permanere dell’affidabilità dell’operatore, poiché l’ex amministratore era stato coinvolto nei fatti quando rivestiva la carica di amministratore unico e legale rappresentante. Quanto al self-cleaning, il giudice ha ritenuto legittima la valutazione di Terna secondo cui la sostituzione dell’amministratore e il trasferimento delle quote alla moglie non erano sufficienti a dimostrare un effettivo distacco, anche per il successivo coinvolgimento del fratello dell’ex amministratore nella gestione e per gli elementi indicativi del mantenimento di un controllo di fatto. La sospensione è stata qualificata come misura temporanea, cautelare e revocabile, non come sanzione.
Norme richiamate
art. 10 Normativa Generale del Sistema di qualificazione Terna
L’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria... Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di Terna in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante...
Prevede l’obbligo continuativo di informare Terna sugli eventi potenzialmente rilevanti per l’affidabilità e l’integrità dell’operatore; l’omissione può giustificare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 16.
art. 16 Normativa Generale del Sistema di qualificazione Terna
... gravi inadempienze ... sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità ...; inadempimento degli obblighi informativi ...
Consente l’adozione, tra gli altri, della sospensione della qualifica; la sospensione ha natura cautelare, temporanea e revocabile e incide sul sistema di qualificazione.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Rileva nel quadro dei motivi di esclusione non automatica e della valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore.
art. 96, commi 5, 6, 10, 12 e 14, d.lgs. 36/2023
È richiamato con riguardo agli effetti delle misure di self-cleaning e alla valutazione della loro tempestività ed efficacia.
art. 98, commi 2, 3, lett. g), 4, 5, 6, lett. g) e 7, d.lgs. 36/2023
Rileva per la qualificazione dei fatti penalmente contestati e per la valutazione del grave illecito professionale e delle misure di self-cleaning.
art. 94, commi 1 e 3, d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla rilevanza del reato contestato all’amministratore unico e all’individuazione dei soggetti la cui posizione può incidere sui requisiti dell’operatore.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di qualificare la mera omissione dichiarativa come causa autonoma e atipica di esclusione; nel caso concreto, tuttavia, la disciplina Terna è stata ritenuta legittima perché fonda una misura cautelare temporanea sulla qualificazione.
art. 7 l. 241/1990
La sospensione è stata adottata all’esito di un autonomo procedimento avviato con comunicazione di avvio.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato in ordine ai fatti, alla compromissione dell’affidabilità e all’insufficienza delle misure di self-cleaning.
art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016
Richiamato nel provvedimento impugnato e nella ricostruzione normativa quale disciplina previgente del grave illecito professionale.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente, ma non posto dal giudice a fondamento dell’accoglimento di alcuna censura.
artt. 81, 110 e 353 c.p.
Individuano i reati contestati all’ex amministratore, consistenti nella partecipazione concorsuale alla turbata libertà degli incanti.
Massime di principio
- Nel Sistema di qualificazione istituito da un ente aggiudicatore, l’operatore economico qualificato può essere tenuto, per tutta la durata della qualifica, a comunicare tempestivamente ogni evento potenzialmente rilevante per la valutazione della propria affidabilità e integrità; l’obbligo sussiste anche quando l’amministrazione possa avere acquisito la notizia aliunde.
- La sospensione della qualifica prevista dalla disciplina del Sistema di qualificazione ha natura cautelare, temporanea e revocabile, e non natura sanzionatoria, quando è diretta a consentire la verifica del permanere dei requisiti di affidabilità e integrità e produce effetti limitati sull’ammissione a nuovi affidamenti.
- L’omissione di una dichiarazione relativa a fatti rilevanti per i requisiti generali non costituisce, di per sé, una causa autonoma e atipica di esclusione dalla gara in violazione del principio di tassatività; può tuttavia costituire il presupposto per l’adozione di una misura cautelare prevista dalla disciplina del Sistema di qualificazione e concorrere alla valutazione del grave illecito professionale.
- La mancata impugnazione di un provvedimento provvisorio di congelamento della qualifica non rende inammissibile l’impugnazione della successiva sospensione quando quest’ultima sia stata adottata all’esito di un autonomo procedimento, di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, non avendo natura meramente confermativa.
- Le misure di self-cleaning operano principalmente per il futuro e non eliminano automaticamente la rilevanza degli illeciti professionali pregressi; l’amministrazione deve prima valutare la compromissione dell’affidabilità derivante dalla condotta passata e poi verificare, con apprezzamento motivato, se le misure adottate siano idonee a ripristinare l’integrità e l’affidabilità dell’operatore.
- È adeguatamente motivata la sospensione cautelare della qualifica quando l’amministrazione individui i fatti penalmente rilevanti, la loro connessione con l’attività dell’operatore e la ragione per cui tali fatti rendano necessaria una verifica dell’affidabilità, motivando altresì l’insufficienza delle modifiche societarie a dimostrare l’effettivo distacco del soggetto coinvolto.
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