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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09745/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un cliente aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo nei confronti di una banca per la consegna di copia di un contratto di finanziamento, di una polizza assicurativa con modello SECCI e dell'estratto delle rate pagate, oltre accessori e spese. La banca aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza per valore del tribunale adito. Il tribunale aveva accolto l'eccezione, revocando il decreto, ritenendo che la controversia avesse valore determinabile e che, in sostanza, il valore dovesse essere riferito al costo di produzione delle copie richieste o comunque alla parte del rapporto in contestazione. Il cliente ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 7 e 14 c.p.c. e dell'art. 119 TUB, sostenendo che la domanda aveva ad oggetto un diritto sostanziale alla consegna della documentazione bancaria, non traducibile in termini pecuniari, e dunque di valore indeterminabile, con competenza del tribunale. La banca ha chiesto il rigetto. La Corte, richiamando l'orientamento già formato in tema di art. 119 TUB, ha accolto il regolamento, affermando che la domanda volta a ottenere la documentazione bancaria non è valutabile sul costo di produzione delle copie e va considerata di valore indeterminabile; pertanto la competenza del tribunale era correttamente radicata.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino. Le spese sono state rinviate alla fase di merito. La decisione si fonda sul principio per cui la domanda di consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB tutela un diritto sostanziale del cliente e non può essere ricondotta al mero costo di riproduzione delle copie richieste; ne segue l'indeterminabilità del valore della causa e la competenza del tribunale.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato per affermare la competenza del tribunale nelle cause di valore indeterminabile quando la domanda non rientra nella competenza del giudice di pace

  • art. 12 c.p.c.

    evocato per il riferimento alla "parte del rapporto in contestazione" ai fini della determinazione del valore

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa e per la possibilità del convenuto di contestare il valore dichiarato o presunto nella prima difesa

  • art. 119 TUB

    "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"

    riconosce al cliente un diritto sostanziale all'ottenimento della documentazione bancaria, esercitabile anche in giudizio; il valore della pretesa non coincide con il costo delle copie ma con il diritto alla consegna documentale

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato come strumento processuale mediante il quale il diritto alla documentazione può essere fatto valere in giudizio, in presenza dei relativi presupposti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio dedotto nel ricorso per regolamento di competenza, per violazione e falsa applicazione di norme sulla competenza

  • D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4

    qualifica il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria come diritto sostanziale fondato anche sugli obblighi di buona fede in executivis

Massime di principio

  • La domanda giudiziale volta a ottenere la consegna di documentazione bancaria ex art. 119 TUB ha ad oggetto un diritto sostanziale del cliente e non va valutata in base al solo costo materiale di produzione delle copie richieste.
  • Ai fini della competenza per valore, le domande di consegna di documenti o di adempimento di un obbligo di facere non autonomamente tipizzato vanno trattate, in assenza di un valore specificamente indicato, secondo i criteri dell'art. 14 c.p.c., con presunzione di valore riferita alla competenza del giudice adito.
  • La contestazione del valore dichiarato o presunto è ammissibile nella prima difesa utile del convenuto, ma deve essere sorretta da elementi oggettivi idonei a dimostrare un diverso valore effettivo della controversia.
  • Quando l'oggetto della domanda è il diritto alla documentazione bancaria, il valore della causa può essere indeterminabile se la pretesa non è suscettibile di una quantificazione economica diretta e il contenuto del contratto sottostante è irrilevante rispetto al diritto alla copia.
  • Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria può essere azionato anche in sede giudiziale, e la sua strumentalità probatoria non consente di trasformare il costo di riproduzione nel valore della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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