Cassazione Civile, Ordinanza n. 27363/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni soggetti, tra cui gli eredi di una lavoratrice deceduta e un altro lavoratore, già contrattisti provenienti dal bacino LSU, diretta a ottenere nei confronti dell'amministrazione della giustizia il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione presso l'ufficio giudiziario in cui avevano prestato attività, assumendo di avere svolto servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della disciplina invocata, con mansioni riconducibili a quelle di cancelliere. In subordine, chiedevano l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di cancelliere B3, livello VI, e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni di cancelliere e, sulla base delle testimonianze, aveva ricondotto l'attività svolta a compiti complementari e accessori, sotto la vigilanza del cancelliere titolare, coerenti con il programma LSU. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano violazione di norme regionali siciliane, del d.lgs. n. 468/1997, dell'art. 36 Cost., dell'art. 2126 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente omesso di verificare il presupposto decisivo dello scostamento dal programma di impiego LSU, necessario per configurare un rapporto di fatto con la pubblica amministrazione e il conseguente diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente espletate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva solo escluso la prova delle mansioni di cancelliere, ma aveva anche accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali, che le attività svolte erano meramente complementari e accessorie e rientravano nel programma LSU. Inoltre, il motivo non conteneva una specifica denuncia di nullità della sentenza o di violazione dell'art. 132 c.p.c., pur evocando profili motivazionali, e mancava della specifica indicazione del documento relativo al programma LSU richiesta dall'art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorso, per il resto, mirava solo a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, la Corte ha posto le spese a carico dei ricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 l. Regione Sicilia n. 85/1995
richiamato dai ricorrenti come base normativa del diritto alla stabilizzazione del personale LSU, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso
art. 12 l. Regione Sicilia n. 85/1995
richiamato dai ricorrenti come norma rilevante per la pretesa stabilizzazione; nessuna specifica interpretazione nel merito
d.lgs. n. 468/1997, artt. 1, 2, 6 e 8
richiamato quale disciplina del bacino LSU e del programma di impiego; la Corte rileva che il motivo non specifica adeguatamente il contenuto del programma invocato
art. 1 l. Regione Sicilia n. 3/1998
richiamato dai ricorrenti a fondamento della domanda di stabilizzazione; non esaminato nel merito
art. 36 Cost.
richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto alla giusta retribuzione; non affrontato nel merito per l'inammissibilità
art. 2126 c.c.
la Corte d'appello aveva riconosciuto, in astratto, la possibilità di differenze retributive per prestazione di fatto estranea al programma LSU; la Cassazione non nega il principio, ma ritiene inammissibile la censura che mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto
art. 112 c.p.c.
invocato come norma processuale asseritamente violata; la Corte osserva che la censura non coglie la ratio decidendi
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la doglianza sostanzialmente volta a una rivalutazione del merito
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte esclude che ciò possa tradursi in una nuova valutazione del merito in cassazione
art. 132 c.p.c.
richiamato implicitamente dalla Corte nel rilevare che non era stata formulata una specifica denuncia di nullità della sentenza per vizio motivazionale
art. 360 c.p.c., n. 4
la Corte osserva che, se si intendeva denunciare un vizio di motivazione in senso processuale, occorreva prospettare la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c.
art. 366 c.p.c., n. 6
la Corte ne fa applicazione per affermare che il motivo è carente di specifica indicazione e localizzazione del documento sul programma LSU su cui si fonda la censura
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su più autonome argomentazioni, è inammissibile la censura che ne attinga solo una in modo parziale o incompleto.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata come schermo per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, che resta preclusa alla Corte di cassazione.
- Quando la censura si fonda su un documento determinante, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione del documento nel ricorso, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
- Se si intende denunciare un vizio della motivazione traducibile in nullità della sentenza, è necessario prospettare espressamente la violazione dell'art. 132 c.p.c. o il vizio processuale corrispondente, non essendo sufficiente una generica critica logica alla motivazione.
- Nel lavoro svolto nell'ambito di programmi LSU, il riconoscimento di un rapporto di fatto e delle relative differenze retributive richiede l'accertamento dello svolgimento di mansioni estranee al programma; in mancanza di tale prova, la domanda non può essere accolta.
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