Cassazione Civile, Sentenza n. 25570/2020 del 12/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la delibera n.56/2018 del Consiglio provinciale che, dopo averle iscritto il settore "A" (Architettura) a seguito del positivo accertamento dei titoli e dell'esame di Stato, disponeva contestualmente la cancellazione della sua iscrizione preesistente nel settore "D" (Conservazione dei beni architettonici e ambientali). La ricorrente deduceva che il quadro normativo non prevede una preclusione alla contemporanea iscrizione nei settori "A" e "D" della stessa Sezione e contestava la legittimità della cancellazione ordinata dall'organo, oltre a lamentare difetti motivazionali e disparità di trattamento.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che la normativa di settore (in particolare l'art. 3 d.P.R. n.328/2001 e l'art. 2 d.P.R. n.137/2012) consenta la contemporanea iscrizione in più settori della stessa sezione previo superamento degli esami di Stato pertinenti. Ne consegue l'illegittimità della cancellazione dal settore "D" operata in conseguenza della nuova iscrizione nel settore "A". Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Consiglio Nazionale, in diversa composizione, perché si ripronunci conformandosi al principio affermato. Spese compensate integralmente fra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 328/2001, art. 3
L'art.3 ammette la possibilità di istituire distinti settori nelle sezioni degli albi ma consente espressamente l'iscrizione a più settori della stessa sezione a condizione del superamento dell'apposito esame di Stato; pertanto non giustifica la cancellazione automatica per mera iscrizione in altro settore
d.P.R. n. 137/2012, art. 2
L'art.2 ribadisce il principio di libero accesso alle professioni regolamentate e vieta limitazioni alle iscrizioni non fondate su espressa previsione legale riguardante i titoli; la norma sostiene l'interpretazione favorevole alla possibilità di iscrizioni cumulative se fondate sui titoli e sull'abilitazione
R.D. n. 2537/1925, art. 20
L'art.20 disciplina i casi in cui è ammessa la cancellazione dall'albo (es. perde la cittadinanza, perdita dei diritti civili, condanne impeditive); la Corte ha ritenuto che la perdita della precedente iscrizione per effetto di una nuova iscrizione non rientri tra le ipotesi previste
Costituzione, art. 33
Richiamato quale principio di riferimento all'esame di Stato e all'accesso alle professioni: l'abilitazione derivante da esami garantisce il diritto all'iscrizione quando ricorrono i relativi titoli
Massime di principio
- La contemporanea iscrizione in più settori della stessa sezione dell'albo è ammessa se il professionista possiede i titoli e ha superato gli esami di Stato pertinenti; l'ordinamento non impone una preclusione automatica.
- Un provvedimento di cancellazione da un settore non può essere adottato solo perché l'interessato si è iscritto a un diverso settore, salvo che la legge disponga espressamente una diversa causa di cancellazione.
- Gli ordini e i consigli devono motivare le cancellazioni richiamando le specifiche previsioni normative che le autorizzano (es. cause disciplinari, perdita diritti civili, condanne), non possono basarsi su ragioni di 'confusione' o di presunta disparità trattamentale non previste dalla legge.
- In contenziosi simili è determinante provare il possesso dei titoli abilitativi e del superamento degli esami di Stato per ciascun settore richiesto; tali elementi costituiscono il fondamento giuridico della richiesta di iscrizione cumulativa.
- In caso di annullamento di provvedimenti amministrativi che abbiano applicato una interpretazione restrittiva delle iscrizioni, il giudice rinvia l'atto all'organo competente perché si conformi al principio stabilito, e le spese possono essere compensate quando la questione presenti novità o peculiari profili.
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