Sentenza del 01/10/2019 n. 5548 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Cognizione - Nuovi motivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio enunciato esclude l'automatica devoluzione dell'intera controversia al giudice d'appello. Le questioni non specificamente censurate mediante motivi di appello restano fuori dal perimetro della cognizione del giudice di secondo grado e non possono essere introdotte come nuovi motivi in modo generico o implicito. Nel testo non è indicato l'esito concreto del giudizio né una statuizione specifica di accoglimento o rigetto dell'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ampiezza della cognizione del giudice tributario d'appello e, in particolare, la possibilità di introdurre o esaminare questioni non specificamente dedotte nei motivi di impugnazione. La sentenza afferma che l'appello non produce automaticamente un effetto devolutivo generale: il giudice di secondo grado può riesaminare soltanto le questioni indicate dall'appellante mediante motivi specifici. Tali motivi devono individuare le questioni da riesaminare, gli errori attribuiti al primo giudice, il collegamento causale tra tali errori e la decisione impugnata e le ragioni concrete per cui si chiede la riforma.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone all'appellante di formulare censure puntuali contro la decisione di primo grado. I motivi delimitano l'oggetto della devoluzione e consentono al giudice d'appello di comprendere quali errori siano contestati e per quali ragioni si chieda la riforma.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello il giudice non riesamina automaticamente tutta la controversia, ma soltanto le questioni investite da motivi specifici.
- È necessario contestare in modo puntuale le singole rationes decidendi della sentenza di primo grado; le censure generiche o meramente ripetitive possono essere dichiarate inammissibili.
- Le questioni non dedotte nell'atto di appello, o non collegate in modo chiaro agli errori della sentenza impugnata, non entrano normalmente nella cognizione del giudice di secondo grado.
- L'atto di appello deve spiegare non solo che cosa si contesta, ma anche perché la decisione è errata e quale riforma concreta viene richiesta.
- Il principio è coerente con l'orientamento della Corte di cassazione richiamato, secondo cui la specificità dei motivi serve a delimitare il perimetro del giudizio d'appello.
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