Corte di giustizia, Sentenza C-503/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2020. — UQ e SI contro Subdelegación del Gobierno en Barcelona. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Elementi da prendere in considerazione – Normativa nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi – Diniego di riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo a causa dei precedenti penali dell’interessato. — Cause riunite C-503/19 e C-592/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio di due tribunali amministrativi di Barcellona, ha chiarito che i precedenti penali non possono costituire da soli un motivo automatico di diniego dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre invece una valutazione caso per caso basata sui criteri espressamente indicati dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE. La Corte ha inoltre precisato che l’articolo 17 della direttiva è irrilevante per il procedimento principale, poiché riguarda il soggiorno in un secondo Stato membro da parte di un soggiornante di lungo periodo già riconosciuto in un primo Stato membro.
Diniego dello status di soggiornante di lungo periodo per soli precedenti penali e necessità di una valutazione individuale ai sensi della direttiva 2003/109/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE consenta a uno Stato membro o ai suoi giudici di negare lo status di soggiornante di lungo periodo per il solo fatto dell’esistenza di precedenti penali, senza valutare in concreto la gravità e natura del reato, il pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del soggiorno e i legami con lo Stato membro ospitante; e se la normativa nazionale debba contenere criteri sufficientemente chiari, precisi e trasparenti per l’esercizio di tale facoltà.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE osta a una normativa o a un’interpretazione nazionale che consenta di negare lo status di soggiornante di lungo periodo in modo automatico e per il solo fatto dell’esistenza di precedenti penali. Il diniego è legittimo solo se l’autorità competente effettua una valutazione individuale e complessiva, considerando la gravità o il tipo di reato, il pericolo attuale per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del soggiorno e i legami con lo Stato membro interessato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/109/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 5, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 7, paragrafo 3, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 12, paragrafi 1 e 3, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
- Ley Orgánica 4/2000
- Articolo 31, paragrafo 7, legge organica 4/2000
- Articolo 32, legge organica 4/2000
- Articolo 148 del Real Decreto 557/2011
- Articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del Real Decreto 557/2011
Diniego dello status di soggiornante di lungo periodo per soli precedenti penali e necessità di una valutazione individuale ai sensi della direttiva 2003/109/CE
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali provenienti da tribunali amministrativi di Barcellona, in una controversia tra cittadini di paesi terzi e l’autorità governativa provinciale spagnola. I giudici chiedevano se la direttiva 2003/109/CE consenta di negare lo status di soggiornante di lungo periodo sulla sola base di precedenti penali, senza un esame individualizzato.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-503/19, UQ, titolare di soggiorno temporaneo in Spagna, aveva chiesto il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo dopo aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nel paese per almeno cinque anni. La domanda era stata respinta a causa di un precedente penale per guida in stato di ebbrezza. Nella causa C-592/19, SI, anch’egli cittadino di un paese terzo titolare di soggiorno temporaneo e impiegato a tempo indeterminato, aveva chiesto lo stesso status; la domanda era stata respinta per effetto di una condanna per falso e uso di falso in atto pubblico.
In entrambi i casi, le autorità amministrative avevano fondato il diniego sull’esistenza di precedenti penali. I giudici del rinvio segnalavano inoltre una giurisprudenza interna non uniforme e richiamavano l’interpretazione resa dal Tribunal Supremo, secondo cui i precedenti penali costituirebbero di per sé ostacolo al riconoscimento dello status.
Questioni sottoposte alla Corte
I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza, se:
- un qualsiasi precedente penale possa bastare per negare lo status di soggiornante di lungo periodo;
- debbano essere valutati anche altri elementi, come natura e gravità del reato, pericolosità attuale, durata del soggiorno e legami con lo Stato membro;
- la normativa nazionale debba prevedere criteri chiari e trasparenti per il diniego;
- sia possibile un’applicazione diretta degli articoli 6, paragrafo 1, e 17 della direttiva;
- l’interpretazione nazionale che favorisce il mantenimento del soggiorno temporaneo rispetto all’accesso allo status di lungo periodo sia compatibile con il principio di effetto utile.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, che conferisce lo status a chi ha soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni. L’articolo 5 disciplina le condizioni relative a risorse e assicurazione malattia, mentre l’articolo 6, paragrafo 1, consente agli Stati membri di negare lo status per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza, imponendo però di considerare la gravità o il tipo di reato, il pericolo rappresentato, la durata del soggiorno e i legami con il paese di soggiorno.
Sono richiamati anche l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, della direttiva, nonché l’articolo 17, paragrafo 1, che però riguarda il soggiorno in un altro Stato membro da parte di un soggiornante di lungo periodo già riconosciuto. Sul piano nazionale, vengono in rilievo l’articolo 32 della legge organica 4/2000 e l’articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di attuazione, oltre all’articolo 31, paragrafo 7, relativo al rinnovo del soggiorno temporaneo.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 17 della direttiva non è pertinente, perché si applica alla situazione del soggiornante di lungo periodo che si sposta in un secondo Stato membro, mentre qui si discute del primo riconoscimento dello status nello Stato membro di soggiorno.
Quanto all’articolo 6, paragrafo 1, la Corte sottolinea che esso attribuisce agli Stati membri una facoltà, non un obbligo, di negare lo status per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata mediante una disciplina interna sufficientemente chiara, precisa e trasparente, in modo da garantire la certezza del diritto.
La Corte afferma poi che il testo stesso dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, impone una valutazione complessiva di più fattori: da un lato, la gravità o il tipo del reato e il pericolo attuale rappresentato dall’interessato; dall’altro, la durata del soggiorno e i legami con lo Stato membro. Ne deriva che è escluso un diniego automatico fondato sulla sola esistenza di precedenti penali, qualunque sia la loro natura.
Questa conclusione è rafforzata dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, secondo cui misure restrittive possono essere adottate solo dopo una valutazione individuale che accerti un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. La Corte richiama inoltre, per analogia, la propria giurisprudenza sull’articolo 12, paragrafo 3, della stessa direttiva, che contiene una formulazione molto simile a quella dell’articolo 6, paragrafo 1.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE osta a una normativa di uno Stato membro, così come interpretata da parte dei suoi giudici, che consenta di negare lo status di soggiornante di lungo periodo al solo motivo dell’esistenza di precedenti penali, senza un esame specifico della situazione personale dell’interessato e dei criteri previsti dalla direttiva.
Principio affermato
Il diniego dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza non può essere automatico né fondato esclusivamente su precedenti penali: l’autorità nazionale deve sempre svolgere una valutazione individuale e bilanciata di tutti gli elementi rilevanti previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE.
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