Corte di giustizia, Sentenza C-186/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 settembre 2020. — Supreme Site Services GmbH e a. contro Supreme Headquarters Allied Powers Europe. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 5 – Controversie in materia di esecuzione delle decisioni – Domanda di un’organizzazione internazionale fondata sull’immunità dall’esecuzione e diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi nonché al divieto imporre nuovamente un sequestro. — Causa C-186/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la mera invocazione dell'immunità dall'esecuzione da parte di un'organizzazione internazionale non basta a escludere l'applicazione del regolamento Bruxelles I bis. Per qualificare la controversia occorre guardare alla natura del rapporto giuridico e del diritto da tutelare: nel caso di specie si trattava di un rapporto contrattuale di diritto privato, pur collegato a una missione militare internazionale. La domanda di revoca del sequestro non rientra neppure nella competenza esclusiva dell'articolo 24, punto 5, perché non è una controversia sulla esecuzione di una decisione in senso proprio.
Rinvio pregiudiziale sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I bis e sulla competenza esclusiva in materia di esecuzione rispetto a una domanda di revoca di sequestro conservativo proposta da un'organizzazione internazionale che invoca l'immunità dall'esecuzione.
La questione giuridica
Se una domanda cautelare con cui un'organizzazione internazionale chiede la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, già eseguito in un altro Stato membro, e il divieto di reiterarlo, fondata sull'immunità dall'esecuzione, rientri nella nozione di "materia civile e commerciale" ex articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012; se, in tal caso, la controversia sia sottratta alla competenza generale e attratta nella competenza esclusiva dell'articolo 24, punto 5, per le controversie in materia di esecuzione; e se l'immunità dall'esecuzione incida sulla qualificazione e sulla competenza del giudice adito.
Principio di diritto
Una domanda cautelare proposta da un'organizzazione internazionale per ottenere la revoca di un sequestro conservativo presso terzi eseguito in un altro Stato membro e il divieto di rinnovarlo rientra nella "materia civile e commerciale" del regolamento n. 1215/2012 quando non è fondata sull'esercizio di prerogative pubbliche, anche se l'organizzazione invoca l'immunità dall'esecuzione; tale domanda non rientra inoltre nella competenza esclusiva dell'articolo 24, punto 5, perché non concerne, in sé, la materia dell'esecuzione delle decisioni.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 24, punto 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 35, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 705, paragrafo 1, codice di procedura civile dei Paesi Bassi
- Protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in forza del trattato del Nord Atlantico (Protocollo di Parigi)
- Articolo XI del Protocollo di Parigi
Revoca di sequestro conservativo e immunità dall'esecuzione nel regolamento n. 1215/2012
La pronuncia decide un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra tre società fornitrici di carburante e la SHAPE, organizzazione internazionale con sede in Belgio. La questione nasce da un sequestro conservativo presso terzi eseguito in Belgio su fondi depositati in garanzia e dalla successiva domanda della SHAPE di revoca del sequestro e di divieto di nuova imposizione, fondata sull'immunità dall'esecuzione.
Fatti e procedimento principale
Le società Supreme avevano fornito carburanti alla SHAPE sulla base di accordi BOA conclusi per una missione ISAF in Afghanistan. A seguito di audit finanziari, le società avevano rimborsato alla NATO somme percepite in eccesso, versate su un conto di garanzia presso BNP Paribas a Bruxelles. Su iniziativa delle società fu autorizzato nei Paesi Bassi un sequestro conservativo presso terzi su tali fondi; successivamente la SHAPE chiese al giudice olandese la revoca del sequestro e il divieto di reiterarlo, invocando l'immunità dall'esecuzione.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava:
- se una siffatta domanda rientrasse nella nozione di "materia civile e commerciale" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012;
- se la controversia fosse attratta nella competenza esclusiva dell'articolo 24, punto 5, in materia di esecuzione delle decisioni;
- se, infine, l'immunità dall'esecuzione invocata dall'organizzazione internazionale imponesse un controllo specifico sulla competenza e sulla qualificazione della domanda.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento n. 1215/2012, in particolare:
- l'articolo 1, paragrafo 1, sull'ambito materiale;
- l'articolo 24, punto 5, sulla competenza esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni;
- l'articolo 35 sui provvedimenti provvisori o cautelari. Sono inoltre richiamati il Protocollo di Parigi sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali e l'articolo 705, paragrafo 1, del codice di procedura civile olandese, base della domanda di revoca del sequestro.
Ragionamento della Corte sulla nozione di materia civile e commerciale
La Corte ribadisce che la qualificazione di una domanda cautelare non dipende dalla sua natura formale, ma dalla natura dei diritti che mira a tutelare. I provvedimenti provvisori o cautelari rientrano nel regolamento se sono strumentali alla salvaguardia di diritti che, nel merito, appartengono alla materia civile e commerciale. Nel caso concreto, il diritto sottostante era un credito derivante da un rapporto contrattuale liberamente assunto tra le parti, ossia gli accordi BOA per la fornitura di carburante. Il fatto che tali forniture fossero destinate a una missione di mantenimento della pace non trasformava il rapporto in esercizio di pubblici poteri. L'invocazione dell'immunità dall'esecuzione non esclude di per sé l'applicazione del regolamento: occorre verificare se l'organizzazione abbia agito iure imperii oppure nell'ambito di un rapporto di diritto privato.
Ragionamento sulla competenza esclusiva dell'articolo 24, punto 5
La Corte esclude che la domanda di revoca del sequestro rientri nella materia dell'esecuzione delle decisioni. L'articolo 24, punto 5, riguarda le controversie aventi per oggetto l'impiego della forza, della coercizione o dell'espropriazione di beni per assicurare l'esecuzione materiale di decisioni o atti. Qui, invece, la SHAPE non contestava i provvedimenti esecutivi adottati in Belgio per dare attuazione alle decisioni olandesi, ma chiedeva la revoca di un sequestro autorizzato in precedenza dal giudice olandese e il divieto di reiterarlo. Si tratta dunque di una domanda cautelare autonoma, non di una controversia sull'esecuzione in senso proprio.
Irrilevanza dell'immunità ai fini della competenza internazionale
La Corte afferma che il fatto che l'organizzazione internazionale invochi l'immunità dall'esecuzione non impedisce al giudice nazionale di verificare la propria competenza internazionale ai sensi del regolamento n. 1215/2012. La questione se l'immunità osti poi alla misura esecutiva o cautelare è distinta dalla fase preliminare di individuazione della competenza.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- la domanda cautelare proposta dalla SHAPE rientra nella nozione di "materia civile o commerciale" dell'articolo 1, paragrafo 1, purché non sia fondata sull'esercizio di prerogative pubbliche, verifica rimessa al giudice nazionale;
- l'articolo 24, punto 5, non attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui il sequestro è stato eseguito, perché la controversia non riguarda l'esecuzione di una decisione in senso proprio. La terza questione non viene esaminata, essendo assorbita dalle risposte alle prime due.
Principio ricavabile
L'invocazione dell'immunità dall'esecuzione da parte di un'organizzazione internazionale non esclude automaticamente l'applicazione del regolamento n. 1215/2012 né sposta la controversia nella competenza esclusiva in materia di esecuzione; ciò che conta è se la domanda tuteli diritti di natura privatistica o, al contrario, sia espressione di prerogative pubbliche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Ordinanza C-265/17
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-21/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-84/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-356/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-503/19
- Sentenza · 3 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-530/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →