Corte di giustizia, Sentenza C-84/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 settembre 2020. — Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej e a. contro QJ e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie e Sąd Rejonowy w Opatowie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Disposizione nazionale che prevede l’importo massimo dei costi del credito al netto degli interessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Clausola contrattuale che trasferisce sul consumatore costi dell’attività economica del creditore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole contrattuali che non specificano i servizi che sono dirette a remunerare – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettera g) – Legislazione nazionale che stabilisce un metodo di calcolo dell’importo massimo del costo del credito al netto degli interessi addebitabile al consumatore. — Cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato tre rinvii polacchi relativi a clausole di contratti di credito al consumo che prevedevano commissioni, spese di istruttoria e servizi accessori, alla luce della direttiva 93/13 e della direttiva 2008/48. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE il meccanismo nazionale che fissa un massimale dei costi del credito al netto degli interessi, ma ha escluso che tale meccanismo sottragga automaticamente le clausole al controllo di abusività. La Corte ha poi ribadito che il requisito di trasparenza richiede che il consumatore possa comprendere natura delle spese e conseguenze economiche, e che la sproporzione degli oneri può integrare un significativo squilibrio.
Credito al consumo: compatibilità con il diritto UE del massimale nazionale dei costi "al netto degli interessi" e controllo di abusività delle clausole che trasferiscono costi generali del creditore sul consumatore
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/48 osti a una normativa nazionale che fissa un metodo di calcolo del costo massimo del credito al consumo al netto degli interessi, anche includendovi una quota dei costi generali dell’attività del creditore; se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 escluda dal suo ambito una clausola che recepisce quel massimale legale; se le clausole che impongono al consumatore spese diverse dagli interessi rientrino nell’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, e, in caso di risposta negativa, se possano essere abusive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, quando non indicano con chiarezza la natura delle spese e i servizi remunerati.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale che stabilisca un tetto massimo ai costi del credito al consumo al netto degli interessi, anche se il metodo di calcolo consente di includere una quota dei costi generali del professionista, purché non siano violate le disposizioni armonizzate della direttiva. Ha inoltre precisato che una clausola che riproduce il massimale legale non è automaticamente esclusa dalla direttiva 93/13 solo perché il diritto nazionale prevede che i costi eccedenti il tetto non siano dovuti. Le clausole che addebitano al consumatore spese diverse da capitale e interessi non rientrano nell’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, se non sono chiare e comprensibili; e possono essere abusive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, quando trasferiscono costi dell’attività del creditore e impongono oneri sproporzionati rispetto alle prestazioni ricevute.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera g), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 8, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 21, lettera b), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
Credito al consumo: massimale nazionale dei costi, trasparenza e clausole abusive
La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali polacchi, riuniti ai fini della sentenza, in materia di contratti di credito al consumo. La Corte interpreta la direttiva 93/13 sulle clausole abusive e la direttiva 2008/48 sul credito ai consumatori con riferimento a clausole che prevedono spese, commissioni e costi accessori oltre agli interessi.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali tre istituti di credito agivano contro tre consumatori per il recupero di somme dovute in forza di contratti di credito al consumo, spesso assistiti da cambiali in bianco o emesse a garanzia. I giudici polacchi interrogavano la Corte soprattutto sulla normativa nazionale che, tramite l’articolo 36a della legge sul credito ai consumatori, fissa un massimale ai costi del credito al netto degli interessi.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 93/13, segnatamente gli articoli 1, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, 5, 6, paragrafo 1, 7 e 8;
- la direttiva 2008/48, in particolare gli articoli 3, lettera g), 8, 10, paragrafo 2, 21, lettera b), e 22, paragrafo 1;
- l’articolo 267 TFUE, quale base dei rinvii.
La questione sulla direttiva 2008/48: compatibilità del metodo nazionale di calcolo dei costi
Nella causa C‑252/19 il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva 2008/48 osti a una disciplina nazionale che consente di calcolare un tetto ai costi del credito al netto degli interessi includendo costi collegati all’attività economica generale del creditore, come spese di struttura, personale e gestione.
La Corte risponde negativamente. Osserva che l’articolo 3, lettera g), offre una definizione ampia di costo totale del credito, senza limitare il tipo o la giustificazione delle spese addebitabili, e che la direttiva non armonizza la ripartizione interna delle spese del rapporto di credito. Gli Stati membri restano quindi liberi di prevedere meccanismi di regolazione dei costi, purché non contraddicano le norme armonizzate della direttiva, in particolare quelle sulle informazioni contrattuali.
La questione sulla direttiva 93/13: clausola conforme al massimale legale e ambito di applicazione
Nella causa C‑84/19, prima questione, si chiedeva se una clausola che fissa i costi del credito al netto degli interessi entro il massimale nazionale esca dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 perché riproduce una disposizione imperativa.
La Corte chiarisce che la sola circostanza che il diritto nazionale preveda che i costi eccedenti il massimale non siano dovuti non comporta automaticamente l’esclusione della clausola dal controllo. L’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, opera solo se la clausola riproduce effettivamente una disposizione legislativa o regolamentare imperativa che determina diritti e obblighi delle parti; spetta al giudice nazionale verificare concretamente se tale condizione ricorra. In linea di principio, la clausola non è quindi sottratta al regime della direttiva per il solo fatto di richiamare un tetto legale.
Articolo 4, paragrafo 2, e requisito di trasparenza
Con le questioni seconda e terza nella causa C‑84/19, la Corte affronta il tema della trasparenza delle clausole che impongono al consumatore spese diverse da capitale e interessi, come commissioni, spese di istruttoria o servizi accessori.
La Corte afferma che l’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, va interpretata restrittivamente. Le clausole rientrano nell’oggetto principale del contratto solo se descrivono le prestazioni essenziali del rapporto e se sono formulate in modo chiaro e comprensibile. Il giudice nazionale deve verificare se il consumatore medio potesse comprendere non solo gli importi dovuti, ma anche le conseguenze economiche delle clausole, valutando il contratto nel suo insieme e il contesto informativo e pubblicitario.
La Corte sottolinea inoltre che il professionista non è tenuto a descrivere in dettaglio ogni servizio, ma il consumatore deve poter capire la natura dei servizi remunerati e verificare che non vi sia sovrapposizione tra diverse voci di costo. Se le clausole non specificano la natura delle spese né i servizi a remunerazione, e creano confusione sugli obblighi economici, esse non beneficiano dell’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2.
Abusività ex articolo 3, paragrafo 1: trasferimento dei costi dell’attività del creditore
Nella causa C‑222/19 la Corte era chiamata a valutare se una clausola che, entro il massimale legale, trasferisce sul consumatore costi dell’attività economica del creditore possa essere abusiva.
La Corte ricorda che l’esame del significativo squilibrio non si riduce a un mero confronto quantitativo tra importo del prestito e costo complessivo addebitato. Uno squilibrio può derivare dall’imposizione di obblighi ulteriori o dalla compressione dei diritti del consumatore rispetto alla disciplina applicabile. In questo quadro, una clausola che faccia gravare sul consumatore costi generali del professionista può essere abusiva se i servizi offerti in cambio non rientrano ragionevolmente nelle prestazioni del contratto oppure se gli importi risultano chiaramente sproporzionati rispetto al prestito concesso.
La Corte aggiunge che, alla luce dell’obbligo di trasparenza, il professionista non può ragionevolmente attendersi che il consumatore aderisca a una clausola di questo tipo in seguito a un negoziato se essa non presenta in modo sufficientemente trasparente il contenuto economico dell’impegno assunto.
Ruolo del diritto nazionale e tutela rafforzata del consumatore
La Corte valorizza il fatto che il diritto polacco, secondo quanto rappresentato dal giudice del rinvio, avrebbe recepito l’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, in modo più restrittivo rispetto al testo della direttiva. Ciò è compatibile con l’articolo 8 della direttiva 93/13, che consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure più severe per assicurare una protezione più elevata del consumatore.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la direttiva 2008/48 non osta al meccanismo nazionale di calcolo del massimale dei costi del credito al netto degli interessi, anche se vi confluiscono costi generali del creditore, purché non siano violate le norme armonizzate;
- una clausola che fissa tali costi conformemente al massimale legale non è automaticamente esclusa dalla direttiva 93/13;
- le clausole che addebitano al consumatore spese diverse da capitale e interessi non rientrano nell’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, se non sono chiare e comprensibili e generano confusione;
- una clausola che trasferisce sul consumatore costi dell’attività economica del creditore può essere abusiva se determina spese sproporzionate rispetto alle prestazioni e all’importo del prestito, circostanza da verificare dal giudice nazionale.
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