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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-356/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 settembre 2020. — Delfly sp. z o.o. contro Smartwings Poland sp. z o. o., già Travel Service Polska sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo o di cancellazione del volo – Modalità di compensazione – Domanda espressa in valuta nazionale – Disposizione nazionale che vieta la scelta della valuta da parte del creditore. — Causa C-356/19

Giurisprudenza europea62019CJ0356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004 non deve essere necessariamente domandata o pagata soltanto in euro. Il passeggero, o chi ha acquistato il relativo credito, può pretenderne l’equivalente nella valuta nazionale del proprio luogo di residenza, senza che la domanda sia respinta per il solo fatto di non essere espressa in euro. La determinazione del tasso di cambio e le modalità di conversione restano affidate al diritto nazionale.

Compensazione pecuniaria ex regolamento (CE) n. 261/2004: il passeggero può chiedere l’importo in valuta nazionale e non può essere respinto solo perché la domanda non è espressa in euro.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 riguardi solo l’ammontare della compensazione pecuniaria o anche le modalità della sua richiesta e del suo pagamento; se il passeggero o il suo avente causa possa domandarne il pagamento in valuta nazionale del proprio Stato di residenza; e se una normativa/prassi nazionale possa imporre il rigetto della domanda perché formulata in zloty polacchi anziché in euro.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, oppure il suo avente causa, può chiedere il pagamento della compensazione pecuniaria anche nella valuta nazionale avente corso legale nel luogo di residenza; una normativa o prassi nazionale che respinga la domanda solo perché formulata in tale valuta, e non in euro, è incompatibile con il regolamento. Le modalità tecniche di conversione e il tasso di cambio restano disciplinati dal diritto interno, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 1 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 321, paragrafo 1, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 5051, paragrafo 1, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 5054, paragrafo 1, codice di procedura civile polacco
  • Articolo 358, codice civile polacco

Compensazione pecuniaria in valuta nazionale ex regolamento n. 261/2004

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del giudice polacco e riguarda la domanda di compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. La questione centrale è se l’importo forfettario previsto dal regolamento debba essere richiesto necessariamente in euro oppure possa essere domandato anche nella valuta nazionale del luogo di residenza del passeggero.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, la passeggera aveva subito un ritardo superiore a tre ore su un volo in partenza da un paese terzo e diretto in Polonia. Il suo credito, pari a EUR 400 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, è stato ceduto a Delfly sp. z o.o., che ha agito contro il vettore aereo Smartwings Poland sp. z o.o. La domanda giudiziale era stata proposta per l’importo convertito in zloty polacchi (PLN), applicando il tasso di cambio della Banca nazionale di Polonia. Il giudice del rinvio ha rilevato che, secondo il diritto processuale nazionale e la prassi giurisprudenziale richiamata, una domanda formulata in valuta diversa da quella ritenuta corretta poteva essere respinta, senza possibilità di modifica nel rito semplificato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che pone l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che definisce l’ambito di applicazione del regolamento;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, che disciplina l’importo della compensazione e le modalità del suo pagamento. Il giudice nazionale aveva inoltre richiamato le disposizioni del codice di procedura civile e del codice civile polacco relative al divieto di ultra petita, alla procedura semplificata, al divieto di modificare la domanda e alla disciplina dell’adempimento di obbligazioni pecuniarie in valuta estera.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 7, paragrafo 1, disciplini solo l’ammontare della compensazione o anche le modalità di adempimento;
  • se il passeggero o il suo avente causa possa chiedere l’equivalente della somma in una valuta diversa dall’euro, in particolare nella valuta nazionale;
  • quali criteri debbano governare la scelta della valuta e del tasso di cambio;
  • se il diritto dell’Unione osti a una normativa o prassi nazionale che respinga la domanda solo perché espressa in valuta nazionale anziché in euro.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 7, paragrafo 1, stabilisce importi forfettari in euro, mentre il paragrafo 3 prevede varie modalità di pagamento, ma non disciplina espressamente la valuta del pagamento. Da ciò non deriva, però, un divieto di pagamento in altra valuta. La Corte valorizza poi l’obiettivo del regolamento: garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e un risarcimento uniforme e immediato dei disagi derivanti da cancellazione o ritardo prolungato. Subordinare il diritto alla compensazione al fatto che essa sia richiesta o pagata solo in euro restringerebbe tale diritto e sarebbe incompatibile con un’interpretazione estensiva delle disposizioni che attribuiscono diritti ai passeggeri. Inoltre, il regolamento si applica a tutti i passeggeri senza distinzioni fondate su cittadinanza o luogo di residenza. Impedire ai passeggeri residenti in Stati membri non appartenenti alla zona euro di chiedere la somma nella loro valuta nazionale creerebbe una differenza di trattamento priva di giustificazione oggettiva, in contrasto con il principio di parità di trattamento.

Conversione e diritto nazionale

La Corte precisa che, una volta ammesso il pagamento nella valuta nazionale, occorre necessariamente procedere a una conversione dall’euro. Poiché il regolamento n. 261/2004 non detta regole su tale aspetto, le modalità di conversione e la determinazione del tasso di cambio restano rimesse al diritto interno degli Stati membri. Tale disciplina nazionale deve però rispettare i principi di equivalenza ed effettività.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il regolamento n. 261/2004, e in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che il passeggero, o il suo avente causa, può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria nella valuta nazionale avente corso legale nel luogo di residenza. Ne consegue che una normativa o prassi giurisprudenziale nazionale non può respingere la domanda solo perché formulata in tale valuta e non in euro. Il punto della conversione monetaria resta invece affidato al diritto nazionale, nei limiti dei principi di equivalenza ed effettività.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereocompensazione dei passeggerivaluta e conversione monetariadiritto processuale civile nazionaletutela dei consumatori

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