Corte di giustizia, Sentenza C-530/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 settembre 2020. — NM, in qualità di commissario liquidatore della NIKI Luftfahrt GmbH contro ON. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5 e 9 – Obbligo del vettore aereo di offrire una sistemazione in albergo ai passeggeri il cui volo è stato cancellato – Danno subìto da un passeggero durante il suo soggiorno nell’albergo che forniva la sistemazione – Possibilità d’invocare la responsabilità del vettore aereo a causa della negligenza del personale dell’albergo. — Causa C-530/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 9 del regolamento n. 261/2004 in senso restrittivo quanto all’obbligo del vettore aereo: esso deve garantire al passeggero una sistemazione gratuita in albergo, ma non risponde, in base al solo regolamento, delle modalità operative della sistemazione né dei fatti illeciti commessi dal personale dell’hotel. La tutela assicurata dal regolamento resta limitata a misure uniformi e immediate di assistenza e non si estende al risarcimento di danni individuali che richiedono una valutazione caso per caso. Ne consegue che il danno da lesioni subito dalla passeggera nell’albergo non può essere imputato al vettore sulla sola base del regolamento UE.
Obbligo di sistemazione in albergo ex regolamento (CE) n. 261/2004 e responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero nell’hotel prescelto.
La questione giuridica
Se, in caso di cancellazione del volo, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 imponga al vettore aereo non solo di procurare e pagare l’albergo, ma di farsi carico anche delle modalità della sistemazione in quanto tali; e, in caso negativo, se il regolamento consenta comunque di imputare al vettore, solo sulla sua base, i danni da lesioni causati dalla negligenza del personale dell’albergo utilizzato per l’assistenza.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 impone al vettore aereo, in caso di cancellazione del volo, di offrire gratuitamente una sistemazione in albergo, ma non di assumersi sotto la propria responsabilità le modalità concrete della sistemazione; di conseguenza, il regolamento non consente, sulla sola sua base, di imputare al vettore i danni individuali causati da un illecito del personale dell’albergo selezionato per l’assistenza, poiché tale tipo di riparazione eccede il sistema di misure uniformi e immediate previsto dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 9, paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 1313a dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile generale austriaco)
Obbligo di sistemazione in albergo e responsabilità del vettore aereo
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof (Austria), riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in un caso di cancellazione del volo con successiva offerta, da parte del vettore, di una sistemazione in albergo. La questione pratica era se il vettore potesse essere chiamato a rispondere dei danni personali subiti dalla passeggera all’interno dell’hotel, per asserita negligenza del personale della struttura.
Fatti e procedimento principale
La passeggera ON, che viaggiava in sedia a rotelle, aveva prenotato un volo da Maiorca a Vienna operato da NIKI Luftfahrt GmbH. A seguito della cancellazione del volo, la partenza fu rinviata al giorno successivo e il vettore offrì gratuitamente una sistemazione in albergo. Durante il soggiorno, la passeggera cadde e riportò gravi lesioni dopo che le ruote anteriori della sedia a rotelle si erano incastrate in una canaletta del viottolo dell’albergo.
ON agì per il risarcimento contro il commissario liquidatore della compagnia aerea. Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo che il regolamento 261/2004 imponesse solo l’obbligo di fornire la sistemazione, senza prevedere una responsabilità per i danni derivanti dalla negligenza del personale dell’albergo. Il giudice d’appello, invece, ipotizzò che, in base al diritto nazionale e all’articolo 12 del regolamento, il vettore potesse essere responsabile anche del personale dell’hotel incaricato di adempiere l’obbligo di assistenza. La Corte suprema austriaca ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di chiarire l’estensione dell’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha domandato, in sostanza:
- se il vettore aereo, quando deve offrire l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sia responsabile, in base al regolamento, del danno da lesione causato dalla negligenza dei dipendenti dell’albergo messo a disposizione;
- in subordine, se l’obbligo di offrire una sistemazione in albergo consista solo nel trovare la camera e sostenerne i costi, oppure se il vettore debba farsi carico della sistemazione in quanto tale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 1, 2, 13 e 19 del regolamento n. 261/2004, relativi all’elevato livello di protezione dei passeggeri e all’assistenza in caso di cancellazione;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), che impone l’assistenza in caso di cancellazione;
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), che riconosce il diritto gratuito alla sistemazione in albergo quando siano necessari uno o più pernottamenti;
- l’articolo 9, paragrafo 2, sulle comunicazioni gratuite;
- l’articolo 9, paragrafo 3, sulla particolare attenzione alle persone con mobilità ridotta;
- l’articolo 12, paragrafo 1, sui risarcimenti supplementari;
- l’articolo 1313a ABGB, richiamato dal giudice nazionale sul piano del diritto interno.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte esamina anzitutto il contenuto dell’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Dalla formulazione della norma risulta che il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, alla sistemazione in albergo, nel senso che il vettore deve assisterlo nel reperire l’alloggio e nel sostenerne i costi, così da evitare che il passeggero debba provvedere autonomamente. Tuttavia, dal testo non emerge che il legislatore abbia voluto imporre al vettore anche la responsabilità delle modalità concrete di sistemazione.
Il contesto conferma questa lettura: anche l’articolo 9, paragrafo 2, dimostra che il vettore deve mettere a disposizione gratuitamente i mezzi per le comunicazioni, ma non necessariamente organizzare sotto la propria responsabilità l’esecuzione tecnica delle stesse. Inoltre, l’obiettivo del regolamento è assicurare misure uniformi e immediate di assistenza, non estendere il sistema a una gestione diretta e complessa delle prestazioni alberghiere.
La Corte sottolinea però che il vettore resta tenuto a prestare un’assistenza adeguata, e quindi a selezionare con cura l’hotel, verificandone l’idoneità in termini di qualità e sicurezza; nel caso di passeggeri con mobilità ridotta, deve anche accertarsi che la struttura sia effettivamente in grado di accoglierli in condizioni adeguate, eventualmente informando l’albergo delle esigenze specifiche.
Conclusione sulla seconda questione: il vettore deve offrire gratuitamente la sistemazione in albergo, ma non è tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione come tali.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
Quanto alla responsabilità per i danni causati dal personale dell’albergo, la Corte osserva che la questione presupponeva proprio un’estensione dell’obbligo di sistemazione alle modalità concrete di esecuzione; poiché tale premessa è stata esclusa, viene meno anche il fondamento per imputare al vettore il comportamento dell’hotel sulla sola base del regolamento.
La Corte aggiunge che la compensazione pecuniaria riconosciuta dal regolamento in caso di mancata assistenza riguarda solo il rimborso di somme necessarie, appropriate e ragionevoli per porre rimedio all’omissione del vettore. Si tratta di un meccanismo uniforme e immediato, che non richiede una valutazione individuale della situazione del singolo passeggero.
Diversamente, il risarcimento di danni personali derivanti da un illecito del personale dell’albergo richiederebbe una valutazione caso per caso dell’entità del pregiudizio e andrebbe oltre il sistema delineato dal regolamento. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Rusu, secondo cui il regolamento n. 261/2004 non prevede la compensazione pecuniaria dei danni individuali che esigono una simile valutazione.
Conclusione sulla prima questione: il regolamento n. 261/2004 non consente di imporre al vettore, sulla sola sua base, il risarcimento dei danni causati da un illecito commesso dal personale dell’albergo.
Decisione
La Corte ha quindi dichiarato che:
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), non implica che il vettore aereo debba assumersi le modalità della sistemazione in albergo;
- il regolamento n. 261/2004 non consente di ritenere il vettore responsabile, sulla sola base del regolamento, dei danni causati da un illecito del personale dell’albergo.
Principio affermato
Il sistema di assistenza previsto dal regolamento n. 261/2004 obbliga il vettore aereo a procurare e pagare una sistemazione alberghiera gratuita quando necessaria, ma non a garantirne sotto la propria responsabilità l’esecuzione materiale né a rispondere, ex se, dei danni individuali subiti dal passeggero per fatti illeciti del personale dell’hotel.
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