Corte di giustizia, Sentenza C-21/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2020. — Procedure penali contro XN e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. — Rinvio pregiudiziale – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte – Articolo 1, paragrafo 3 – Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “sottoprodotti” – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 3, punto 1 – Nozione di “sottoprodotti di origine animale” – Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali. — Cause riunite C-21/19 – C-23/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il rapporto tra disciplina dei rifiuti e disciplina sanitaria dei sottoprodotti di origine animale. Stabilisce che i due regimi non si sovrappongono automaticamente e che le miscele di sottoprodotti di origine animale con rifiuti non pericolosi restano, in linea generale, nel perimetro del regolamento n. 1069/2009. Solo nei casi espressamente previsti, e in presenza di miscele con rifiuti pericolosi o di pratiche abusive, opera il regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
Rinvio pregiudiziale sull’interazione tra disciplina delle spedizioni di rifiuti e disciplina dei sottoprodotti di origine animale, in particolare per miscele di sottoprodotti di origine animale e altri materiali non pericolosi.
La questione giuridica
Se un materiale che non integra un "sottoprodotto" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 possa comunque essere un "sottoprodotto di origine animale" ai sensi del regolamento n. 1069/2009; se l’esclusione dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 riguardi tutte le spedizioni di sottoprodotti di origine animale disciplinate dal regolamento n. 1069/2009 o solo quelle soggette alla procedura di cui all’articolo 48 di tale regolamento; e se tale esclusione copra anche le miscele di sottoprodotti di origine animale e altri materiali non pericolosi, con o senza rilievo della proporzione tra i componenti.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione di "sottoprodotto" della direttiva 2008/98 non coincide con quella di "sottoprodotto di origine animale" del regolamento n. 1069/2009: un materiale può quindi essere sottoprodotto di origine animale anche se non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva rifiuti. Inoltre, le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono, in linea di principio, escluse dal regolamento n. 1013/2006, salvo i casi in cui il regolamento n. 1069/2009 rinvii espressamente a quest’ultimo. Tale esclusione si applica anche alle miscele di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 e altri materiali qualificati come rifiuti non pericolosi, senza soglia minima di proporzione tra i componenti, salvo ipotesi di abuso artificioso della disciplina.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 1, paragrafo 3, lettera d), regolamento (CE) n. 1013/2006
- Direttiva 2008/98/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
- Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 3, punto 1, regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 43, paragrafo 5, lettera b), regolamento (CE) n. 1069/2009
- Articolo 48, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 1069/2009
- Regolamento (UE) n. 142/2011
Rinvio pregiudiziale su spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e rifiuti
La pronuncia riguarda tre rinvii pregiudiziali proposti dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in procedimenti penali contro XN, YO e P.F. Kamstra Recycling BV per spedizioni dai Paesi Bassi verso la Germania di miscele contenenti sottoprodotti di origine animale e altri materiali. Il nodo interpretativo è il rapporto tra il regolamento sulle spedizioni di rifiuti e il regolamento sanitario sui sottoprodotti di origine animale.
Fatti e procedimento principale
L’accusa contestava spedizioni avvenute tra il 10 giugno 2011 e il 19 giugno 2012 senza notifica e autorizzazione preventiva ai sensi del regolamento n. 1013/2006. Le miscele includevano, tra l’altro, salamoia e tessuti animali, rifiuti grassi e salamoia, fanghi di depurazione e altri materiali, fanghi di trattamento acque reflue e concentrato proteico, destinate a un impianto di biogas in Germania.
Il giudice del rinvio rilevava che almeno alcune miscele erano composte in parte da sottoprodotti di origine animale di categoria 3 e in parte da altri materiali. Il punto controverso era se tali spedizioni fossero soggette al regolamento n. 1013/2006 oppure al regolamento n. 1069/2009, che prevede un regime specifico per i sottoprodotti di origine animale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, che esclude dal proprio ambito le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento previsto dalla normativa sui sottoprodotti di origine animale;
- l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, sulla nozione di sottoprodotto;
- l’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1069/2009, sulla nozione di sottoprodotti di origine animale;
- gli articoli 41, 43 e 48 del regolamento n. 1069/2009, che prevedono in casi specifici l’applicazione del regolamento n. 1013/2006 per sottoprodotti di origine animale miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi.
Viene richiamato anche il regolamento n. 142/2011, il cui allegato VIII contiene un modello di documento commerciale che menziona espressamente le miscele di sottoprodotti di origine animale e rifiuti non pericolosi.
Prima questione: sottoprodotto della direttiva e sottoprodotto di origine animale
La Corte afferma che le due nozioni non coincidono e non si rinviano reciprocamente. La direttiva 2008/98 definisce il sottoprodotto come una sostanza o un oggetto derivante da un processo produttivo che soddisfa le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1; il regolamento n. 1069/2009, invece, adotta una definizione autonoma di sottoprodotti di origine animale.
Ne consegue che un materiale che non può essere qualificato come "sottoprodotto" ai sensi della direttiva rifiuti può comunque essere "sottoprodotto di origine animale" ai sensi del regolamento sanitario. La Corte sottolinea anche che, nel regolamento n. 1069/2009, i sottoprodotti di origine animale possono persino costituire rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98, come si ricava dagli articoli 12-14 del regolamento medesimo.
Seconda questione: esclusione dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti
Richiamando la sentenza ReFood del 23 maggio 2019, la Corte precisa che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 esclude dall’ambito di tale regolamento le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009, salvo i casi in cui quest’ultimo preveda espressamente l’applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
Tali eccezioni sono quelle relative ai sottoprodotti di origine animale miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi, disciplinate dagli articoli 41, paragrafo 2, lettera b), 43, paragrafo 5, lettera b), e 48, paragrafo 6, del regolamento n. 1069/2009. La Corte esclude quindi che l’esenzione operi solo per alcune categorie di materiali, come quelle di cui all’articolo 48 del regolamento, e afferma che la categoria 1, 2 o 3 è irrilevante ai fini dell’esclusione generale.
Terza questione: miscele con rifiuti non pericolosi e proporzione tra i componenti
La Corte osserva che il nuovo regolamento n. 1069/2009 non riproduce la vecchia formula del regolamento n. 1774/2002, che includeva espressamente anche “qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti”. Tuttavia, da questa scelta redazionale non deriva l’esclusione delle miscele di sottoprodotti di origine animale con altri materiali dal campo del regolamento n. 1069/2009.
Al contrario, il fatto che il regolamento preveda deroghe specifiche solo per le miscele con rifiuti pericolosi e che il regolamento n. 142/2011 contempli un documento commerciale per il trasporto di miscele di sottoprodotti di origine animale con rifiuti non pericolosi conferma che tali miscele restano soggette al regolamento n. 1069/2009. Anche i lavori preparatori richiamati dalla Corte vanno nella medesima direzione.
La Corte conclude che non esiste una soglia minima di proporzione tra sottoprodotti di origine animale e altri materiali: la percentuale è irrilevante. Resta però fermo che, in presenza di indizi concreti di aggiramento artificioso della disciplina, le autorità devono applicare il regolamento n. 1013/2006 per preservare l’efficacia del diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- un materiale non qualificabile come sottoprodotto ai sensi della direttiva 2008/98 può comunque essere un sottoprodotto di origine animale ai sensi del regolamento n. 1069/2009;
- le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dal regolamento n. 1013/2006, salvo i casi di espressa deroga previsti dallo stesso regolamento n. 1069/2009;
- l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 si applica anche alla spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 e altri materiali qualificati come rifiuti non pericolosi, senza che rilevi la proporzione tra i componenti.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che il regime dei sottoprodotti di origine animale costituisce un sistema autonomo rispetto alla disciplina dei rifiuti: una miscela con rifiuti non pericolosi non perde, per ciò solo, la sua soggezione al regolamento n. 1069/2009. Di conseguenza, tali spedizioni non richiedono, in linea di principio, la procedura del regolamento n. 1013/2006, salvo le eccezioni espressamente previste e i casi di abuso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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