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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-265/17

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 settembre 2020. — United Parcel Service, Inc. contro Commissione europea. — Liquidazione delle spese. — Causa C-265/17 P-DEP

Giurisprudenza europea62017CO0265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha deciso sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dall’UPS dopo aver vinto il giudizio di impugnazione nella causa C‑265/17 P. Ha ritenuto che la controversia presentasse profili economici e giuridici complessi, ma che la domanda di rimborso fosse in parte non sufficientemente documentata e includesse attività non indispensabili, specie dopo la chiusura della fase scritta. In applicazione dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, ha fissato equitativamente in EUR 200000 l’importo totale rimborsabile dalla Commissione.

Liquidazione delle spese ripetibili nel ricorso per impugnazione C‑265/17 P: determinazione equitativa degli onorari di avvocati ed economisti e degli esborsi rimborsabili

La questione giuridica

Se, ai sensi degli articoli 144, lettera b), e 145 del regolamento di procedura della Corte, le spese richieste dall’UPS per il procedimento di impugnazione fossero tutte "indispensabili per la causa" e in quale importo dovessero essere liquidati equitativamente gli onorari di avvocati ed economisti e gli esborsi.

Principio di diritto

Nella liquidazione delle spese ripetibili, il giudice dell’Unione può rimborsare solo le spese effettivamente sostenute per la causa e risultate indispensabili; in mancanza di un criterio tariffario UE, egli valuta liberamente la complessità della controversia, la sua importanza, il lavoro richiesto e gli interessi economici in gioco, potendo fissare equitativamente l’importo rimborsabile. Nel caso di specie, pur riconoscendo la complessità economico-giuridica della controversia e la giustificazione di un ricorso ad economisti, la Corte ha ritenuto che la domanda dell’UPS non fosse sufficientemente trasparente e che parte delle attività fossero non rimborsabili perché svolte dopo la chiusura della fase scritta; ha quindi liquidato complessivamente in EUR 200000 le spese ripetibili a carico della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 145 del regolamento di procedura della Corte

Liquidazione delle spese ripetibili nel procedimento C‑265/17 P

La pronuncia riguarda una domanda di liquidazione delle spese presentata da United Parcel Service Inc. ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, dopo che nella causa di impugnazione C‑265/17 P la Commissione europea era stata condannata alle spese. Oggetto della decisione è la quantificazione delle spese ripetibili sostenute dall’UPS nel giudizio di impugnazione relativo all’annullamento, poi confermato in appello, della decisione della Commissione in materia di concentrazione UPS/TNT Express.

Fatti e svolgimento del procedimento principale

Nel procedimento principale, la Commissione aveva impugnato la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2017, che aveva annullato la decisione C(2013) 431 del 30 gennaio 2013, con cui la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno e con l’Accordo SEE la concentrazione UPS/TNT Express. Con sentenza del 16 gennaio 2019, la Corte ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Commissione alle spese. Poiché le parti non hanno raggiunto un accordo sull’importo da rimborsare, l’UPS ha chiesto la liquidazione delle spese ripetibili per un importo di EUR 866629,89.

Pretese delle parti

L’UPS sosteneva che le spese richieste erano indispensabili e ragionevoli alla luce della complessità della controversia, dell’importanza economica dell’operazione e delle difficoltà derivanti, in particolare, dai motivi di impugnazione relativi ai modelli econometrici e alla concentrazione dei prezzi. Rivendicava il rimborso degli onorari di avvocati ed economisti, oltre a spese di viaggio e di ufficio.

La Commissione contestava che la domanda fosse sufficientemente documentata e la riteneva manifestamente eccessiva. Sosteneva, tra l’altro, che mancassero fatture dettagliate, datate e firmate, che il numero di avvocati ed economisti fosse sproporzionato e che diverse attività fossero comunque non rimborsabili, in particolare quelle svolte dopo la chiusura della fase scritta o per la preparazione di un’udienza poi non tenutasi.

Quadro normativo applicato

La Corte richiama l’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, secondo cui sono ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e soggiorno e il compenso dell’agente, consulente o avvocato. Ricorda inoltre, in collegamento con l’articolo 145 del medesimo regolamento, che il giudice non liquida gli onorari dovuti in assoluto, ma determina l’importo entro il quale essi possono essere recuperati dalla parte vittoriosa nei confronti della parte soccombente.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che, in assenza di norme tariffarie dell’Unione, la liquidazione avviene in base a una valutazione libera dei dati della causa, tenendo conto:

  • dell’oggetto e della natura della controversia,
  • della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione,
  • delle difficoltà della causa,
  • dell’entità del lavoro svolto,
  • degli interessi economici in gioco.

Quanto all’oggetto e alla natura della controversia, la Corte sottolinea che il giudizio era un’impugnazione, quindi limitato alle questioni di diritto. Tuttavia, la materia riguardava il controllo delle concentrazioni, settore che presenta normalmente problemi economici e giuridici complessi; nel caso concreto, l’operazione aveva un valore iniziale di EUR 5,2 miliardi. La partecipazione di economisti era dunque, in linea di principio, giustificata, soprattutto perché alcuni motivi di impugnazione investivano direttamente modelli econometrici e questioni di concentrazione dei prezzi.

Sotto il profilo dell’importanza della controversia, la Corte osserva che l’impugnazione sollevava questioni nuove, tra cui il tema della possibilità per un’impresa di comprendere "intuitivamente" il modello di concentrazione dei prezzi utilizzato dalla Commissione a partire dai modelli già comunicati nel procedimento amministrativo, in relazione ai diritti della difesa nel controllo delle concentrazioni. La Corte considera tale questione nuova e rilevante anche al di là del caso concreto.

Quanto al lavoro svolto, la Corte ricorda che il numero di ore va apprezzato globalmente, indipendentemente dal numero di professionisti coinvolti. Precisa, però, che non sono rimborsabili le attività svolte dopo la chiusura della fase scritta, comprese quelle relative alla preparazione di un’udienza non tenutasi, all’analisi delle conclusioni dell’avvocato generale o alla lettura della sentenza della Corte, perché non più indispensabili per il procedimento. Inoltre, rileva che l’UPS non aveva fornito fatture dettagliate, datate e firmate né per gli avvocati né per gli economisti, e che per le prestazioni economiche non era possibile ricostruire con precisione la tariffa oraria applicata.

La Corte osserva anche che le tariffe medie richieste erano elevate rispetto alla prassi e che, pur presupponendosi un’elevata efficienza dei professionisti esperti in diritto della concorrenza, il fatto che gli avvocati e gli economisti avessero già seguito il fascicolo dinanzi al Tribunale aveva ridotto il lavoro necessario in fase di impugnazione.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la somma richiesta dall’UPS, pari a EUR 866629,89, non era complessivamente indispensabile ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura. Tenuto conto della complessità della causa, ma anche della carenza di precisione documentale e dell’inclusione di attività non rimborsabili, la Corte fissa equitativamente in EUR 200000 l’importo totale delle spese ripetibili a carico della Commissione. Quanto agli esborsi diversi dagli onorari, la Corte non li accoglie nella misura richiesta per mancanza di giustificativi sufficienti e per l’assenza di udienza.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nella liquidazione delle spese dinanzi alla Corte, il rimborso è limitato alle spese effettivamente sostenute e indispensabili per la causa. In presenza di controversie tecniche e complesse, anche il ricorso a consulenti economici può essere rimborsabile, ma la parte vittoriosa deve fornire elementi precisi e documentati che consentano alla Corte di valutare il lavoro svolto e la sua necessità. In difetto, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa significativamente inferiore a quanto richiesto.

Come è indicizzato

Materieliquidazione delle speseprocedimento dinanzi alla corte di giustiziaconcorrenza e controllo delle concentrazionionorari di avvocati e consulentispese processuali

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