Ordinanza n. 9646/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del diniego del 31.10.2025 rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata in data 29.10.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 31 ottobre 2025 sull'istanza di accesso agli atti del 29 ottobre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'amministrazione scolastica alla richiesta di accesso agli atti presentata il 29 ottobre 2025. Dal testo emerge che l'istanza riguarda atti concernenti la procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze e che sono interessati alla richiesta i docenti partecipanti alla procedura, i quali rivestono la posizione di controinteressati. Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei loro confronti; il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze interessati dall'istanza. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione secondo le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Entrambi i termini sono stati espressamente qualificati come perentori, con improcedibilità in caso di inosservanza. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Massime di principio
- Quando la decisione sull'accesso può incidere sulla posizione di soggetti partecipanti alla procedura cui si riferiscono gli atti richiesti, tali soggetti devono essere individuati come controinteressati e il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- Nel giudizio amministrativo, ove ricorrano i presupposti processuali, la notificazione del ricorso per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità fissate dal giudice.
- Quando l'ordinanza dispone la notificazione del ricorso e il successivo deposito della prova della notifica, il giudice può stabilire espressamente la perentorietà di entrambi i termini e collegare alla loro inosservanza la sanzione dell'improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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