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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39607/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna di due imputati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, per un reato contestato in concorso. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorsi sostanzialmente sovrapponibili articolando quattro motivi: (1) dedotte carenze motivazionali della sentenza impugnata e richiesta di nuovo riesame nel merito della vicenda, anche quanto alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione degli imputati; (2) richiesta di riqualificazione della condotta, già vagliata dal giudice di appello; (3) censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) censura sulla commisurazione della pena. La Corte di cassazione rileva che tutte le doglianze si risolvono in un mero dissenso rispetto alla decisione di merito e non si confrontano criticamente con le ragioni poste a base della sentenza di appello, che aveva valorizzato dichiarazioni circostanziate di pubblici ufficiali in servizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, assertivi e meramente riproduttivi delle doglianze già dedotte in appello, privi di una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e incapaci di confrontarsi con le argomentazioni del giudice territoriale. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p.

    richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato agli imputati

  • art. 5-bis l. 152/1975

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di precisarne ulteriormente il contenuto fattuale

  • art. 131-bis c.p.

    evocato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui esclusione è stata censurata dai ricorrenti ma ritenuta già motivatamente affrontata in appello

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile un ricorso che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando ripropone argomenti già esaminati dalla Corte territoriale senza confrontarsi con le ragioni del rigetto.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, resta una contestazione assertiva e quindi inammissibile.
  • Anche le doglianze sulla commisurazione della pena sono inammissibili se formulate in modo meramente assertivo e non specificamente correlato agli argomenti spesi dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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