Ordinanza del 19/06/2020 n. 12009 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Atti giudiziari - Obbligazione solidale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione stabilisce che, nei giudizi con pluralità di parti e litisconsorzio facoltativo, la partecipazione al processo non basta a rendere un soggetto solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta di registro. È necessario che la parte sia coinvolta nel rapporto sostanziale considerato dalla sentenza. Accolto il ricorso della contribuente, estranea al rapporto contrattuale oggetto della causa civile; annullata la decisione d’appello e accolto nel merito il ricorso originario.
Imposta di registro sulle sentenze civili e responsabilità solidale delle parti processuali.
Imposta di registro sugli atti giudiziari e obbligazione solidale
La Corte di cassazione esamina l’ambito soggettivo dell’obbligo di pagamento dell’imposta di registro previsto dall’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La decisione chiarisce che, nei giudizi con pluralità di parti, la sola partecipazione processuale non determina la responsabilità solidale quando il soggetto sia estraneo al rapporto sostanziale definito dalla sentenza.
Vicenda processuale e domanda
V.D. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli del 5 luglio 2013, n. 224/48/2013, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli del 9 febbraio 2012, n. 57/32/2012.
La controversia riguardava un avviso di liquidazione per il mancato pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori, pari complessivamente a euro 13.550,66, dovuti per la registrazione di una sentenza civile. La CTR aveva ritenuto V.D. obbligata perché parte del giudizio civile, benché la domanda proposta nei suoi confronti fosse stata respinta, facendo salvo il suo diritto di rivalsa verso i coobbligati.
La contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la mera qualità di parte processuale non fosse sufficiente a fondare la solidarietà, data la sua estraneità al rapporto sostanziale, identificato nel contratto di appalto. Ha inoltre dedotto un vizio motivazionale sulla propria posizione nel giudizio civile. La Corte ha rilevato che le censure di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. possono essere proposte con un unico motivo se sono prospettate in modo distinto.
Criterio di individuazione dei soggetti obbligati
L’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 individua tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta le parti in causa. La disposizione comprende coloro che hanno partecipato al giudizio, nei cui confronti la pronuncia si è espressa nel dispositivo e la cui sfera giuridica è interessata dai suoi effetti. La solidarietà mira a rafforzare la tutela dell’erario e la riscossione dell’imposta, restando salvo il diritto di rivalsa verso chi sia civilmente tenuto al pagamento.
La Corte precisa, tuttavia, che, in caso di litisconsorzio facoltativo, l’obbligazione solidale non grava sui soggetti che, pur avendo preso parte al processo, non siano parti del rapporto sostanziale oggetto della decisione. Il presupposto della responsabilità non può essere individuato nella sola posizione processuale: ai fini dell’imposta occorre considerare il rapporto racchiuso nella sentenza, in quanto indice di capacità contributiva. Nel litisconsorzio facoltativo possono infatti restare autonomi i titoli, i rapporti giuridici, le causae petendi e i petita, anche quando le questioni trattate siano identiche.
Ne consegue che la parte convenuta la cui domanda sia stata respinta perché estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio non è soggetto passivo dell’obbligazione tributaria derivante dalla registrazione della sentenza. Nel caso concreto, inoltre, l’accordo simulatorio che, secondo la CTR, avrebbe coinvolto la contribuente era rimasto estraneo al thema decidendum del giudizio civile e non aveva rilevanza per la decisione sulla domanda di adempimento contrattuale.
Esito e spese
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per violazione di legge, assorbendo la censura relativa all’omesso esame del fatto decisivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente.
Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, considerate l’andamento del giudizio e la progressiva evoluzione della giurisprudenza. L’Amministrazione finanziaria è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie e altri accessori di legge.
Riferimenti giurisprudenziali richiamati
A sostegno dei principi enunciati sono richiamate, tra le altre, Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29158; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25790; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1710. La decisione è stata deliberata a Roma il 6 febbraio 2020.
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