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Ordinanza

Ordinanza del 24/06/2020 n. 12470 - Corte di Cassazione

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Raccomandata informativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria: per la notifica diretta delle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890/1982. Se il plico è consegnato a una persona di famiglia legittimata a riceverlo, non è dovuto un successivo invio di raccomandata informativa. La sentenza della CTR della Campania è stata cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese.

Notifica postale diretta delle cartelle di pagamento e assenza dell’obbligo di inviare una raccomandata informativa quando il plico è consegnato a un familiare.

Notifica diretta delle cartelle di pagamento

La decisione riguarda la regolarità della notifica postale diretta delle cartelle di pagamento, effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. La Corte stabilisce che, quando il plico è consegnato a un familiare del destinatario, non occorre inviare al destinatario una successiva raccomandata informativa.

Vicenda processuale

La controversia concerneva l’impugnazione degli estratti di ruolo relativi a tre cartelle di pagamento. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo irregolari le notifiche perché le cartelle, inviate direttamente per posta e consegnate a persone diverse dal destinatario, non erano state seguite dall’invio della raccomandata informativa.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate (------) hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 139 c.p.c. Il contribuente è rimasto intimato. Il contraddittorio si è svolto sulla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Regole applicabili alla notificazione

La Corte ribadisce che, quando la cartella è notificata mediante invio diretto del concessionario o agente della riscossione di una raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme del servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890/1982. La forma semplificata è giustificata dalla funzione pubblicistica dell’agente della riscossione e dall’esigenza di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale.

Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto quando il plico è consegnato:

  • al destinatario;
  • a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda;
  • al portiere dello stabile presso cui si trovano l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario.

L’art. 26 rinvia all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 soltanto per gli aspetti non disciplinati dalla disposizione stessa.

Raccomandata informativa e garanzie del destinatario

Nel caso di notifica diretta secondo l’art. 26, non è previsto l’obbligo di inviare una successiva raccomandata informativa quando l’operatore postale consegna il plico al destinatario o a una delle persone legittimate indicate dalla norma. La Corte distingue questa procedura dalla notificazione regolata dalla legge n. 890/1982, alla quale non si applicano le relative formalità.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 2018, ha dichiarato conforme a Costituzione l’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. Ha ritenuto che, pur mancando la relazione di notificazione prevista dall’art. 148 c.p.c. e dall’art. 3 della legge n. 890/1982, nonché la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), l’avviso di ricevimento completato dall’operatore postale documenti sinteticamente la consegna al destinatario o a un consegnatario legittimato e assicuri un’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto. La mancata previsione della CAN non costituisce una condizione indefettibile della tutela dei diritti di azione e difesa garantiti dall’art. 24, commi 1 e 2, Cost.

La decisione richiama inoltre Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 28872 del 12 novembre 2018, Rv. 651834-01, e ordinanza n. 10037 del 10 aprile 2019, Rv. 653680-01. Quest’ultima precisa anche che l’art. 1, comma 883, della legge n. 145/2018 non opera retroattivamente. Sono richiamate, inoltre, Cass. n. 14196/2014, ordinanza n. 3254/2016, Cass. n. 12083/2016, n. 29022/2017 e n. 802/2018.

Esito e conseguenze

Poiché nel caso concreto le cartelle risultavano consegnate a persone di famiglia mediante notifica postale diretta, non sussisteva l’obbligo dell’agente postale di inviare una raccomandata informativa al destinatario. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un ulteriore esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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