Ordinanza del 12/06/2020 n. 11338 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Ricorso in Cassazione - Denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - Criteri di ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso contro la sentenza che aveva ritenuto legittimo un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro. Il primo motivo non riportava né allegava l’avviso contestato; il secondo non individuava gli atti in cui erano state dedotte le circostanze invocate né spiegava perché fossero decisive. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in € 3.000, oltre spese prenotate a debito, ed è tenuto, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Inammissibilità del ricorso per cassazione tributario per carenza di autosufficienza dei motivi.
Ricorso per cassazione in materia di imposta di registro
La controversia riguarda la legittimità dell’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro, rettificando il valore dichiarato per un immobile acquistato da Angelo Brandi. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per difetto di autosufficienza di entrambi i motivi.
Vicenda processuale
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 118/03/13, depositata il 5 luglio 2013, ha invece ritenuto adeguatamente motivato e legittimo l’avviso di liquidazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
Primo motivo: contestazione della rettifica e autosufficienza
Il contribuente ha sostenuto che la rettifica fosse illegittima perché fondata sulle sole quotazioni OMI, anziché su presunzioni gravi, precise e concordanti. La censura è stata dichiarata inammissibile per violazione dell’onere di autosufficienza previsto dall’art. 366 c.p.c.: l’avviso di liquidazione non era stato allegato al ricorso né trascritto, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza della contestazione relativa alla sua motivazione.
Secondo motivo: omesso esame di fatti decisivi
Sotto la rubrica di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente aveva lamentato che la Commissione regionale non avesse considerato:
- la presenza di tre ipoteche sull’immobile, da cancellare a cura e spese del venditore;
- l’accollo, da parte dell’acquirente, di debiti per € 49.698,07, previsto nel compromesso, e l’assunzione a suo carico dei costi di ristrutturazione;
- lo stato dell’immobile al momento della vendita, recuperato soltanto nella struttura portante, circostanza ricondotta ai permessi di costruire comunali e all’impossibilità di iscrivere allora il fabbricato al catasto per ottenere una rendita catastale di riferimento.
La Corte ha precisato che, secondo la versione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, non è più denunciabile l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura consentita riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti. Per rispettare l’autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il ricorrente deve precisare il fatto, indicare, quando necessario, perché sia decisivo e individuare l’atto processuale nel quale lo ha dedotto. Nel caso concreto non erano stati indicati né gli atti in cui le circostanze erano state fatte valere né le ragioni della loro decisività, che non risultava evidente. Anche il secondo motivo è stato quindi dichiarato inammissibile.
Esito e conseguenze economiche
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000, oltre alle spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti e se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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