Ordinanza del 12/06/2020 n. 114 - Corte Costituzionale
Reati tributari - Ne bis in idem - Sanzione penale e amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Rovigo sull’art. 649 c.p.p., relative al cumulo di procedimento penale e sanzione amministrativa per l’omesso versamento dell’IVA. La motivazione riprende la sentenza n. 222 del 2019: il giudice rimettente non ha spiegato adeguatamente perché, nel caso concreto, il doppio binario non rispettasse i criteri europei di complementarità, coordinamento e proporzionalità; la censura riferita all’art. 3 Cost. è ancillare a quella principale.
Ne bis in idem nei procedimenti tributari: questione sull’estensione del divieto di un secondo giudizio alla sanzione amministrativa definitiva di natura sostanzialmente penale.
Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio per l’omesso versamento IVA
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. sollevate dal Tribunale ordinario di Rovigo. La questione riguardava l’estensione del divieto di un secondo giudizio al caso in cui, per gli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale.
Fatti e procedimento principale
Il Tribunale di Rovigo giudicava F. P., imputato del reato previsto dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere omesso, quale titolare di impresa individuale, il versamento entro i termini dell’IVA relativa al periodo d’imposta 2013, pari a 374.136 euro.
Per la medesima omissione, contestata insieme ad altre irregolarità tributarie, si era svolto anche un procedimento amministrativo. Al suo esito era stato ingiunto il pagamento di 496.066,51 euro complessivi, comprensivi di 43.480,01 euro di sanzioni e 23.575,50 euro di interessi. Il pagamento era stato dilazionato in venti rate, in corso di versamento.
Con ordinanza del 14 febbraio 2019, il Tribunale ha censurato l’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non applica il divieto di un secondo giudizio quando all’imputato sia già stata inflitta, per gli stessi fatti, una sanzione amministrativa definitiva sostanzialmente penale.
Parametri costituzionali e argomenti del rimettente
Le questioni erano riferite agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.; quest’ultimo parametro era invocato in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e, secondo la motivazione dell’ordinanza, all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).
Il Tribunale riteneva che il delitto di omesso versamento IVA e il corrispondente illecito amministrativo riguardassero condotte identiche e perseguissero lo stesso scopo. A suo avviso, mancavano adeguati strumenti di coordinamento tra i procedimenti e garanzie per assicurare la proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva. Il cumulo avrebbe quindi comportato un onere eccessivo e una disparità di trattamento irragionevole.
Il rimettente richiamava, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2018, causa C-524/15, Menci, oltre alla sentenza della Corte EDU Grande Stevens e alla sentenza Åkerberg Fransson, causa C-617/10. Secondo la lettura prospettata dal giudice, i requisiti indicati dalla giurisprudenza europea per ammettere il doppio binario non sarebbero stati soddisfatti nel caso dell’omesso versamento IVA.
Criteri europei sul doppio binario
La Corte richiama la propria sentenza n. 222 del 2019 e i criteri desunti dalla giurisprudenza europea. Il divieto di bis in idem non esclude in assoluto un procedimento penale per un fatto già sanzionato in via amministrativa: il doppio binario può essere ammesso quando sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i procedimenti.
La valutazione deve considerare, tra l’altro, la complementarità degli scopi delle sanzioni, la prevedibilità del cumulo, il coordinamento tra i procedimenti e la proporzionalità del risultato sanzionatorio complessivo. Nella sentenza Menci la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con l’art. 50 CDFUE il regime italiano relativo all’omesso versamento IVA, rimettendo al giudice nazionale la verifica che, nel caso concreto, l’applicazione del doppio binario non comporti un onere eccessivo e che la risposta complessiva sia proporzionata.
Ragioni della declaratoria di inammissibilità
La Corte ha rilevato che le questioni del Tribunale di Rovigo riproducevano, per norma censurata, parametri, richiesta e argomentazioni, quelle già dichiarate inammissibili con la sentenza n. 222 del 2019. Anche in questo caso il rimettente non aveva motivato in modo adeguato perché, nel caso concreto, non fossero rispettati i criteri europei che possono rendere ammissibile il doppio binario.
Le lacune argomentative non consentivano di valutare compiutamente né la non manifesta infondatezza della censura né la sua rilevanza. Perciò la questione relativa all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e all’art. 50 CDFUE, è stata dichiarata manifestamente inammissibile.
Anche la censura riferita all’art. 3 Cost. è stata dichiarata manifestamente inammissibile, poiché formulata in via ancillare rispetto alla questione principale e non autonomamente argomentata.
Decisione
Con decisione del 20 maggio 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. sollevate dal Tribunale ordinario di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e all’art. 50 CDFUE. La decisione non introduce un’estensione del divieto di un secondo giudizio alle sanzioni amministrative definitive, ma si limita a rilevare l’inadeguatezza delle motivazioni offerte dal giudice rimettente.
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