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Ordinanza

Ordinanza del 25/06/2020 n. 12683 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Giudizio di appello - Omessa comunicazione della udienza di trattazione -Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il motivo relativo alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché l’udienza d’appello si è svolta senza che fosse comunicato ai ricorrenti il relativo avviso. Richiamando l’art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche in appello in forza dell’art. 61, cassa la decisione e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, demandandole anche la regolazione delle spese. Gli altri due motivi restano assorbiti.

Nullità della sentenza tributaria d’appello per omessa comunicazione dell’udienza di trattazione.

Omessa comunicazione dell’udienza nel giudizio tributario d’appello

La pronuncia riguarda la nullità della sentenza d’appello pronunciata dopo una trattazione svolta senza il preventivo avviso alle parti. La Corte di cassazione accoglie il motivo fondato sulla violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e dispone il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Controversia e decisione di merito

La controversia concerneva l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP, IRES e IRPEF, emessi nei confronti di una società a ristretta base societaria per gli anni d’imposta dal 2007 al 2012 e dei suoi due soci per gli anni dal 2008 al 2011. L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione utili extracontabili attribuiti alla società e presuntivamente distribuiti ai soci.

La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo la legittimità della pretesa impositiva anche nei confronti dei soci, sebbene nella minore misura del 49,72 per cento. I soci hanno impugnato la pronuncia in cassazione con tre motivi.

Regole sulla comunicazione dell’udienza

La Corte richiama l’art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche al giudizio d’appello per effetto del rinvio contenuto nell’art. 61 dello stesso decreto. L’avviso di fissazione dell’udienza di discussione deve essere comunicato alle parti almeno trenta giorni prima; tale adempimento tutela in modo essenziale il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.

L’omissione della comunicazione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. A sostegno sono richiamate Cass. n. 18279/2018, n. 28968/2018, n. 28843/2017, n. 1786/2016, n. 21059/2007 e Cass., Sezioni Unite, n. 13654/2011.

Effetti della nullità e rinvio

La trattazione dell’appello in pubblica udienza senza preventivo avviso costituisce una nullità processuale che travolge la sentenza successiva. In linea generale, tuttavia, la nullità non comporta la retrocessione del processo alla Commissione tributaria regionale quando non occorrano accertamenti di fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto: il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce un rinvio privo di utilità per la difesa o per il contraddittorio. La Corte richiama, sul punto, Cass., Sez. 5, n. 27496 del 30 dicembre 2014.

Nel caso concreto, le questioni richiedevano accertamenti di fatto, in particolare rispetto alla possibilità di superare la presunzione di percezione degli utili extracontabili da parte dei soci. Tali accertamenti erano preclusi al giudice di legittimità; pertanto, la Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Motivi assorbiti e spese

Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso: il secondo riguardava la dedotta illegittimità degli avvisi per mancata allegazione degli atti richiamati, in particolare del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza; il terzo denunciava l’omessa pronuncia sui motivi di impugnazione degli atti impositivi riproposti in appello.

La Commissione tributaria regionale del Veneto dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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