Ordinanza del 16/06/2020 n. 11617 - Corte di Cassazione
Imposta di registro e catastale - Procedura di mediazione con l'ex coniuge - Atto notarile - Regime fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che le esenzioni previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 riguardano gli atti propri del procedimento di mediazione e non si estendono a un successivo atto notarile autonomo di compravendita immobiliare, quando l’accordo di mediazione non realizza il trasferimento o la costituzione di diritti reali. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese dell’intero giudizio.
Esclusione delle agevolazioni fiscali per un atto notarile di compravendita stipulato separatamente dopo una mediazione con l’ex coniuge.
Regime fiscale della compravendita immobiliare successiva alla mediazione
La pronuncia riguarda l’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 28/2010 a un atto notarile di vendita immobiliare stipulato dopo un accordo raggiunto in mediazione tra ex coniugi. La Corte esclude l’agevolazione quando il trasferimento è disposto con un atto distinto e successivo, non previsto come contenuto dell’accordo conciliativo.
Vicenda processuale e fatti rilevanti
Le parti, tra cui il contribuente e la sua ex coniuge, avevano definito le controversie pendenti mediante una procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. In seguito avevano stipulato separatamente un atto notarile di compravendita immobiliare. L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, contestando l’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 17 del decreto.
La Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 28/2010. La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rilevando che il ricorso verteva su questioni di diritto e non richiedeva una rivalutazione dei fatti.
Agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 28/2010
L’art. 17, comma 2, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Il comma 3 dispone invece l’esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo entro il limite di valore di 50.000 euro.
Tra gli atti e documenti riconducibili al procedimento di mediazione e quindi esenti rientrano l’istanza, i documenti allegati, l’adesione alla procedura, le eventuali memorie delle parti, i provvedimenti del mediatore, la proposta di conciliazione, il verbale e le relative copie, nonché la nomina e l’accettazione dell’incarico del mediatore conferito dall’organismo di conciliazione. L’esenzione opera anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, ma soltanto per gli atti, documenti e provvedimenti compresi nel procedimento.
Trasferimenti immobiliari e limiti dell’esenzione
La disciplina può riguardare verbali di accordo che dispongano il trasferimento di immobili o il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 28/2010. Tale disposizione contempla l’intervento del pubblico ufficiale quando sia necessaria l’autenticazione delle sottoscrizioni dell’accordo conciliativo ai fini della trascrizione nei registri immobiliari.
La Corte precisa che il trattamento agevolato, avendo natura eccezionale, è soggetto a interpretazione restrittiva e non è applicabile per analogia. Nel caso esaminato, l’accordo di mediazione non realizzava il trasferimento né la costituzione di diritti reali: le parti avevano concluso l’accordo e solo successivamente avevano stipulato un separato atto notarile di compravendita. Di conseguenza, l’atto notarile non era un atto del procedimento di mediazione e non beneficiava delle esenzioni dell’art. 17, commi 2 e 3.
Distinzione dall’agevolazione per gli accordi tra coniugi
La controversia non ricadeva nell’agevolazione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987, e le parti non avevano richiesto tale regime. La Corte ha pertanto ritenuto non pertinente Cass. n. 2111/2016, relativa agli atti esecutivi degli accordi conclusi tra coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio e alla cosiddetta negoziazione globale del rapporto coniugale. In quel precedente, il fondamento dell’agevolazione era ricondotto alla disciplina specifica degli accordi tra coniugi, richiamando anche gli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014.
Decisione e conseguenze
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. In considerazione della novità della questione, ha compensato tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
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