Ordinanza del 12/06/2020 n. 11333 - Corte di Cassazione
IVA - Spese di ristrutturazione - Immobile destinato a castello - Variazione catastale - Utilizzo per albergo con ristorante - Detraibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando il riconoscimento della detrazione IVA per le spese di ristrutturazione del castello di Mombasiglio. La categoria catastale A/9 non comporta necessariamente una destinazione abitativa: ai fini IVA rilevano la concreta destinazione del bene e la sua inerenza all’attività d’impresa. Le spese processuali sono state compensate.
Detraibilità dell’IVA sulle spese di ristrutturazione di un castello accatastato A/9 e utilizzato per attività alberghiera e di ristorazione.
Detraibilità IVA delle ristrutturazioni di un immobile A/9 utilizzato per attività commerciale
La pronuncia riguarda il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese sostenute per ristrutturare il castello di Mombasiglio, accatastato in categoria A/9 e destinato all’attività imprenditoriale di albergo con ristorante. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo decisiva la concreta destinazione dell’immobile e non la sola classificazione catastale.
Accertamento e giudizi di merito
Per il periodo d’imposta 2004, l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette, 16.286,07 euro di costi ritenuti non inerenti all’attività d’impresa e, ai fini IVA, 25.131,00 euro detratti per spese di ristrutturazione dell’immobile. Con lo stesso avviso, n. 821030200621/2009, era stata irrogata una sanzione amministrativa unica di 37.696,50 euro.
La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con sentenza n. 64/01/11, aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva successivamente accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia, confermando la legittimità dell’accertamento ai fini IRES e IRPEF, ma mantenendo ferma la decisione favorevole alla contribuente sulla rettifica IVA.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La Fondazione Castello di Mombasiglio s.c.a.r.l. si è costituita con controricorso.
Disciplina IVA e criterio della destinazione dell’immobile
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 19-bis, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633/1972. Nella versione applicabile alla controversia, la disposizione escludeva la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, nonché alla loro locazione, manutenzione, recupero o gestione, salvo l’eccezione prevista per le imprese aventi come oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di tali immobili.
Secondo l’Agenzia, la destinazione abitativa doveva essere individuata sulla base della categoria catastale: poiché nel 2004 il castello risultava iscritto in A/9, la detrazione sarebbe stata esclusa. La Corte ha respinto questa interpretazione. La categoria catastale A comprende immobili diversi dalle abitazioni, tra cui gli uffici e studi privati A/10 e i castelli o palazzi di eminenti pregi artistici e storici A/9. Quest’ultima categoria identifica la natura storico-artistica della costruzione, ma non determina necessariamente la sua destinazione: un edificio A/9 può essere utilizzato, tra l’altro, come albergo, museo, biblioteca, ufficio o banca.
La Corte ha quindi ritenuto che il divieto previsto dall’art. 19-bis, comma 1, lett. i), operi quando l’immobile abbia effettiva destinazione abitativa, non per il solo fatto di essere classificato catastalmente in A/9.
Inerenza e uso effettivo nell’attività d’impresa
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la detrazione IVA richiede una correlazione tra i beni o servizi acquistati e l’attività esercitata. L’acquisto deve inerire all’impresa ed essere concretamente destinato alla produzione o allo scambio nell’ambito dell’attività economica; non è necessario che il bene sia strumentale in senso stretto o impiegato in modo diretto e meccanico.
La valutazione della strumentalità deve essere effettuata in concreto, considerando la natura effettiva del bene e la sua relazione con gli scopi dell’impresa, anziché in termini astratti. A sostegno di tale criterio, la Corte ha richiamato Cass. n. 5987/1992, n. 9452/1997, n. 6785/2009, n. 3458/2014, n. 16730/2007 e n. 12036/2008.
È stato inoltre richiamato il precedente Cass. n. 8628/2015, che aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA per lavori su una porzione immobiliare accatastata A/2 ma concretamente utilizzata come affittacamere e casa per vacanze, anche in presenza di una licenza comunale. Tale orientamento esclude che la classificazione catastale, considerata isolatamente, sia sufficiente a negare la detrazione.
Valutazione della controversia e secondo motivo
Il secondo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà della motivazione sulla destinazione dell’immobile. L’Agenzia sosteneva che la richiesta di concessione edilizia per modificare la destinazione d’uso dei locali e la successiva variazione catastale dimostrassero che, nell’anno d’imposta 2004, il castello avesse ancora destinazione abitativa.
La Corte ha giudicato infondato anche questo motivo. La motivazione della Commissione tributaria regionale è stata ritenuta lineare: il giudice di merito aveva escluso che la classificazione catastale provasse da sola la destinazione abitativa e aveva valorizzato l’effettivo impiego del bene nell’attività commerciale, confermato dalla variazione catastale intervenuta nell’annualità successiva. La variazione successiva non è stata considerata incompatibile con l’accertamento della concreta destinazione commerciale nel periodo controverso.
Decisione e spese
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in ragione delle questioni trattate e degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Ha inoltre escluso l’applicabilità all’Amministrazione del versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass., Sezioni Unite, 8 maggio 2014, n. 9938, nonché Cass. n. 1778/2016 e n. 5955/2014. La decisione è stata assunta a Roma il 15 gennaio 2020.
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