Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 487 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento tributario - contraddittorio preventivo - omissione - nullità dell'atto impositivo - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. THS011901XXX 2013, emesso ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/1973, con cui era stato determinato sinteticamente un reddito di euro 134.338 sulla base di uno scostamento superiore a un quarto tra redditi dichiarati e redditi presuntivamente attribuibili negli anni 2007 e 2008. Ha contestato, in primo luogo, l'omissione del contraddittorio preventivo, ritenendo violato l'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 e il diritto di difesa. In secondo luogo, ha sostenuto che l'Agenzia non potesse utilizzare il 2007 come annualità di confronto, perché ormai non più accertabile e quindi non verificabile dal contribuente.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il contraddittorio preventivo fosse necessario anche per gli accertamenti svolti a tavolino e che la sua omissione determinasse la nullità dell'atto, poiché lesiva del diritto di difesa e dei principi di imparzialità e buona amministrazione. Ha inoltre stabilito che, nell'accertamento redditometrico basato sullo scostamento per due annualità consecutive, entrambe le annualità devono essere ancora accertabili: non può essere utilizzata un'annualità ormai prescritta o definitivamente cristallizzata, perché ciò impedirebbe al contribuente di contestare efficacemente i dati posti a fondamento dell'accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973

    Disciplina l'accertamento sintetico o redditometrico e consente l'accertamento in presenza di uno scostamento rilevante tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente attribuibile per due annualità consecutive. Secondo la Commissione, le annualità utilizzate devono essere entrambe ancora accertabili.

  • Art. 12, comma 7, legge 212/2000

    È stato interpretato come fondamento dell'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto impositivo, la cui omissione comporta la nullità dell'atto.

  • Art. 10, legge 212/2000

    Richiama i principi di collaborazione, buona fede e trasparenza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.

  • Art. 24 Costituzione

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

    È stato posto a fondamento del diritto del contribuente di essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento impositivo sfavorevole.

  • Art. 97 Costituzione

    È stato richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, che richiederebbero una valutazione anche degli elementi forniti dal contribuente.

  • Art. 117 Costituzione

    È stato richiamato per sostenere la prevalenza dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sull'eventuale disciplina nazionale incompatibile.

  • Art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Riconosce il diritto a una buona amministrazione, compreso il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento individuale pregiudizievole.

  • Art. 6, comma 1, Trattato sull'Unione europea

    È stato richiamato per affermare il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  • Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13

    Sono state richiamate a sostegno del principio generale del diritto dell'interessato di essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento sfavorevole.

  • Sentenze della Corte di cassazione n. 19667/2014, n. 21586/2015, n. 24823/2015 e n. 9484/2017

    Sono state citate come espressione del principio del contraddittorio preventivo quale principio fondamentale dell'ordinamento.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 132/2015

    È stata richiamata per sostenere che il contraddittorio preventivo costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento e che la sua omissione può determinare la nullità dell'atto finale.

Massime di principio

  • Secondo l'impostazione adottata dalla sentenza, prima di emettere un avviso di accertamento l'amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi raccolti e di presentare osservazioni; l'omissione può comportare la nullità dell'atto.
  • La mera trasmissione di questionari o verbali istruttori non equivale necessariamente a un effettivo contraddittorio preventivo: deve essere garantita una reale possibilità di interlocuzione prima dell'adozione dell'atto.
  • Quando una norma richiede il confronto tra più annualità per fondare un accertamento, le annualità utilizzate devono essere concretamente verificabili e ancora soggette ad accertamento; non dovrebbe essere utilizzata un'annualità prescritta o ormai definitivamente consolidata.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento anche sotto il profilo procedurale, non soltanto contestando il calcolo del reddito: l'assenza delle garanzie partecipative può essere decisiva.
  • La decisione riflette l'orientamento della specifica Commissione e non significa che ogni omissione del contraddittorio determini automaticamente la nullità in ogni fattispecie: occorre verificare la disciplina applicabile, il tipo di tributo, la natura dell'accertamento e l'eventuale evoluzione della giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.