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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Operazioni oggettivamente inesistenti - Fatture - Costi indeducibili - Contabilizzazione - Presunzioni gravi precise concordanti - Sussistono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRES, IRAP e IRPEF per gli anni 2011-2013, contestando il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’esistenza di personale e collaboratori non regolarizzati, la ricostruzione dei compensi e dell’imponibile IVA, l’utilizzo delle presunzioni bancarie, il difetto di motivazione, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l’assenza del processo verbale di constatazione, la violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. e l’errata applicazione delle sanzioni. L’Amministrazione aveva fondato l’accertamento su indagini finanziarie, pagamenti in contanti o comunque non tracciabili, fatture generiche, rimborsi privi di adeguata giustificazione e ulteriori elementi ritenuti idonei a dimostrare l’evasione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza di primo grado e gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto sufficienti e coerenti gli elementi presuntivi relativi al personale irregolare, ai collaboratori fittizi, alle operazioni inesistenti e alla ripartizione dell’imponibile IVA. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che erano state svolte interlocuzioni equivalenti con i contribuenti; ha ritenuto non necessario il processo verbale di constatazione perché non vi era stata una verifica presso la sede, ma una richiesta di dati e notizie; ha considerato adeguata la motivazione degli avvisi; ha escluso l’applicabilità dell’art. 220 disp. att. c.p.p. al procedimento tributario; ha confermato l’utilizzo delle presunzioni bancarie nei confronti della società; ha riconosciuto la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di una società a ristretta base familiare e ha confermato il trattamento sanzionatorio. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 10.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base normativa degli accertamenti parziali emessi dall’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente all’Amministrazione di richiedere dati e notizie e di utilizzare, nei confronti dei soggetti interessati, i dati risultanti dai rapporti finanziari. La sentenza ne ha confermato l’operatività nei confronti della società contribuente.

  • Art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Rileva per i poteri di indagine e accertamento in materia IVA, compreso l’utilizzo delle informazioni finanziarie.

  • Art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente la ricostruzione induttiva o presuntiva del reddito quando gli elementi disponibili dimostrano maggiori componenti positivi o costi non certi e non documentati.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere con chiarezza la pretesa fiscale e i suoi presupposti. La motivazione per relationem è valida se l’atto riproduce il contenuto essenziale dei documenti richiamati non allegati.

  • Art. 24 della legge n. 4 del 1929

    L’obbligo di redigere il processo verbale di constatazione è stato ritenuto collegato alle verifiche effettuate presso il contribuente e non necessariamente alle attività istruttorie svolte mediante richieste di dati e comparizione.

  • Art. 220 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

    La norma riguarda le garanzie difensive nell’acquisizione di prove per l’applicazione della legge penale. La sua eventuale inosservanza non rende inutilizzabili, nel procedimento tributario, gli elementi raccolti dall’Amministrazione.

  • Art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina la determinazione della base imponibile IVA. La sentenza ha ritenuto legittima la separata attribuzione del corrispettivo alla vendita dei libri, soggetta ad aliquota agevolata, e all’attività formativa, soggetta all’aliquota ordinaria.

  • Artt. 6 e 81 del TUIR

    La forma societaria e l’attività svolta hanno consentito di qualificare i redditi come redditi d’impresa, rendendo applicabile la disciplina delle presunzioni bancarie relativa alle società.

  • D.l. n. 193 del 2016, art. 7-quater

    Le soglie quantitative sui prelevamenti bancari non sono state applicate perché la disposizione non era vigente ratione temporis rispetto agli anni d’imposta oggetto di causa.

  • D.lgs. n. 158 del 2015

    La disciplina sanzionatoria sopravvenuta è stata valutata alla luce del principio del favor rei, ma la contestazione dei contribuenti è stata respinta.

  • Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Le eventuali carenze motivazionali della sentenza di primo grado non hanno comportato la rimessione della causa al primo giudice, poiché possono essere esaminate e sostituite dalla decisione del giudice d’appello.

Massime di principio

  • In materia tributaria, fatture generiche, pagamenti in contanti o non tracciabili, assenza di documentazione concreta sulle prestazioni e incoerenze nella contabilità possono costituire, nel loro insieme, presunzioni gravi, precise e concordanti di operazioni inesistenti o di costi indeducibili.
  • Il contribuente che deduce un costo deve dimostrarne non solo la registrazione contabile, ma anche l’effettiva esistenza, l’inerenza, la riferibilità all’attività e la congruità. La fattura, da sola, non è necessariamente sufficiente.
  • Il contraddittorio preventivo non opera in modo identico per tutti i tributi e per tutte le attività istruttorie. Per l’IVA rileva il diritto del contribuente a presentare osservazioni, ma tale garanzia può risultare soddisfatta anche mediante richieste di chiarimenti e documenti precedenti all’accertamento.
  • Il processo verbale di constatazione è normalmente necessario quando vi è una verifica presso i locali del contribuente; non è automaticamente richiesto quando l’Amministrazione procede tramite indagini finanziarie o richieste documentali.
  • La motivazione per relationem dell’avviso è ammissibile se l’atto consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e riporta il contenuto essenziale dei documenti richiamati.
  • Le garanzie difensive proprie del procedimento penale non si trasferiscono automaticamente al procedimento di accertamento tributario; gli elementi acquisiti senza le formalità penali possono restare utilizzabili in sede fiscale.
  • Per le società di persone e, in generale, per i soggetti qualificati come imprese, i movimenti bancari non giustificati possono essere utilizzati per ricostruire ricavi o componenti positivi non dichiarati, secondo la disciplina vigente nel periodo d’imposta.
  • Quando una società ha una compagine ristretta e familiare, la distribuzione ai soci di utili extracontabili può essere presunta; spetta al socio fornire una prova concreta e specifica che escluda la percezione degli utili.
  • La ripartizione di un corrispettivo tra prestazioni soggette ad aliquote IVA diverse è legittima se l’Amministrazione dimostra la natura effettiva delle singole componenti e non procede a una maggiorazione arbitraria dell’imponibile.
  • In situazioni analoghe, è essenziale conservare contratti, ordini, rapporti di attività, timesheet, prove dei risultati conseguiti, documentazione dei rimborsi e pagamenti tracciabili, così da contrastare efficacemente le presunzioni dell’Amministrazione.

Testo integrale

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