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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 21 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Cartella di pagamento - Rottamazione - Rateizzazione - Insufficienza pagamento sorte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'importo effettivamente dovuto dopo la rateizzazione e la definizione agevolata della cartella. La società sosteneva che la rottamazione avesse estinto il debito con il pagamento della sola sorte capitale o comunque degli importi già versati. L'Agenzia sosteneva invece che fosse stato effettuato soltanto un pagamento parziale e che la definizione agevolata imponesse il pagamento della sorte, degli interessi moratori, degli oneri di riscossione e degli interessi collegati alla rateizzazione. La contribuente aveva inoltre eccepito la nullità della notifica dell'appello, effettuata con un unico atto ai due difensori.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valida la notifica dell'appello effettuata con un unico atto ai due difensori della stessa parte e ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha stabilito che, alla data del 31 maggio 2017, residuava un debito di 24.528,51 euro e che la rottamazione non comportava il pagamento della sola sorte capitale. In riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della società e l'ha condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 1.500 euro per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

    La sentenza richiama l'art. 6 del d.l. n. 193/2016 quale base della definizione agevolata.

    La definizione agevolata non equivale al pagamento della sola sorte capitale: restano dovuti, secondo il piano e gli importi comunicati dall'agente della riscossione, gli importi previsti dalla disciplina, inclusi gli interessi moratori e gli oneri di riscossione, oltre agli eventuali interessi connessi alla rateizzazione.

  • Cassazione civile, sezione lavoro, 27 ottobre 2003, n. 16103

    La sentenza richiama il principio della validità della notifica dell'atto in unica copia ai due difensori della stessa parte appartenenti al medesimo studio.

    La notificazione di un unico atto a più difensori della stessa parte può essere valida quando assicura concretamente il diritto di difesa e risponde a esigenze di economia processuale.

Massime di principio

  • La rottamazione di una cartella non deve essere interpretata automaticamente come riduzione del debito alla sola sorte capitale: occorre verificare gli importi inclusi nella comunicazione dell'agente della riscossione e nella disciplina applicabile.
  • I pagamenti effettuati durante una precedente rateizzazione non dimostrano necessariamente l'estinzione del debito; è indispensabile confrontarli con il piano di definizione agevolata e con il saldo residuo ufficialmente comunicato.
  • Per stabilire se la cartella sia stata integralmente pagata bisogna considerare tutte le componenti richieste: capitale, interessi eventualmente dovuti, oneri di riscossione e costi o interessi derivanti dalla rateizzazione.
  • Un'eccezione formale sulla notifica dell'impugnazione può essere respinta se la modalità utilizzata non compromette il diritto di difesa e consente la conoscenza dell'atto ai difensori della stessa parte.
  • In caso di mancato pagamento integrale delle somme previste dalla definizione agevolata, l'amministrazione può chiedere il residuo e la cartella può rimanere efficacemente azionabile.

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