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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Estimi catastali - Classamento - Nuova determinazione - Esercizio potere autotutela - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha contestato il nuovo avviso di accertamento catastale, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato una maggiore rendita catastale pari a euro 13.869,00 per un'unità immobiliare sita nel Comune di Magione. Ha sostenuto che l'Amministrazione non potesse procedere a un nuovo classamento in autotutela dopo che un precedente avviso, relativo allo stesso immobile, era stato annullato con sentenza passata in giudicato. In subordine, ha contestato l'erronea determinazione della consistenza dell'immobile e del relativo valore unitario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della contribuente. Ha stabilito che il precedente giudicato riguardava esclusivamente un vizio formale, ossia il difetto di motivazione, e non il merito del classamento. Pertanto, l'Amministrazione poteva emettere un nuovo provvedimento sostitutivo, correggendo il vizio riscontrato. Il nuovo classamento è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle variazioni DoCFa del 2009 e del 2013, dei miglioramenti degli spazi, della realizzazione di nuovi servizi igienici e dell'incremento della dotazione impiantistica, tra cui un nuovo ascensore o montacarichi. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Cass. civ., sez. tributaria, 26 luglio 2017, n. 18420

    Il giudicato su di un atto impositivo riferito a vizi formali non impedisce all'ente impositore l'emissione di un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente, nel quale sono emendati gli errori inizialmente rilevati.

    Il giudicato che annulla un atto tributario per un vizio formale, come l'insufficiente motivazione, non impedisce all'Amministrazione di adottare un nuovo atto relativo alla stessa pretesa, purché il nuovo provvedimento elimini il vizio rilevato e sia adeguatamente motivato.

  • D.M. n. 37 del 1997

    La pronuncia richiama l'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione catastale, ritenendo legittima la sostituzione del precedente classamento quando l'annullamento giudiziale sia dipeso da un vizio formale e il nuovo atto sia correttamente motivato.

Massime di principio

  • L'annullamento giudiziale di un atto impositivo per un vizio formale non equivale necessariamente a una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.
  • Se il giudicato non ha escluso la fondatezza sostanziale dell'accertamento, l'Amministrazione può adottare un nuovo atto sostitutivo, correggendo il vizio formale originario.
  • Un nuovo classamento catastale è legittimo quando espone in modo concreto le ragioni della nuova rendita, considerando le caratteristiche dell'immobile, le modifiche strutturali, gli impianti e la documentazione presentata dal contribuente.
  • Il nuovo provvedimento non può limitarsi a riprodurre l'atto annullato: deve presentare una motivazione effettiva e autonoma, idonea a superare le criticità individuate dalla precedente sentenza.
  • Diversamente, quando il giudicato abbia accertato nel merito l'inesistenza della pretesa o l'infondatezza del classamento, l'Amministrazione non può aggirare tale decisione mediante un nuovo atto sostanzialmente identico.

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