Sentenza del 04/03/2019 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Redditi da locazione - Mancata percezione - Prova contraria a carico del contribuente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2013, contestando l'omessa dichiarazione di canoni di locazione annui pari a 5.040 euro. Il contribuente sosteneva di non aver percepito alcun canone a causa della morosità del conduttore e produceva l'ordinanza di condanna al pagamento degli arretrati e l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità. Contestava inoltre la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato annullato. Il Collegio ha ritenuto provata documentalmente la mancata percezione dei canoni nel 2013, sulla base dei provvedimenti giudiziari che avevano accertato l'inadempimento del conduttore e risolto il contratto. È stata invece respinta l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché per i tributi non armonizzati non sussiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 35 del D.P.R. 917/1986, già art. 35 del D.P.R. 597/1973
Si presume che il reddito imponibile degli immobili locati sia quello risultante dal contratto di locazione, ma è consentito al contribuente fornire la prova che i canoni non sono stati in concreto percepiti.
La presunzione del reddito locativo risultante dal contratto può essere superata dal contribuente mediante prova concreta e documentale della mancata percezione dei canoni.
Art. 26 del D.P.R. 917/1986
L'Agenzia delle Entrate lo ha richiamato per sostenere che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore indipendentemente dalla percezione effettiva. Tale impostazione è stata superata nel caso concreto dalla prova giudiziale della mancata riscossione.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 6911/2003
È consentito al contribuente fornire la prova che i canoni non sono stati in concreto percepiti e quindi non sono soggetti a tassazione.
La giurisprudenza ammette la prova contraria alla presunzione di percezione dei canoni, purché il contribuente dimostri effettivamente il mancato pagamento.
Cassazione, sentenza n. 15837/2017
Per i tributi non armonizzati non esiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determini automaticamente l'invalidità dell'atto.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Conferma l'assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, salvo specifiche disposizioni applicabili.
Massime di principio
- In presenza di canoni di locazione non riscossi, il contribuente può superare la presunzione fiscale di percezione dimostrando con documenti oggettivi l'inadempimento del conduttore.
- La convalida giudiziale dello sfratto per morosità e un provvedimento che accerti o condanni al pagamento dei canoni arretrati costituiscono elementi probatori particolarmente rilevanti per dimostrare la mancata percezione.
- La sola affermazione del locatore di non aver ricevuto i canoni, senza documentazione idonea, può non essere sufficiente a escludere la tassazione.
- È opportuno conservare contratto di locazione, intimazione di sfratto, ordinanze o sentenze, comunicazioni di mora e ogni altra prova dell'inadempimento, indicando correttamente il periodo d'imposta interessato.
- La decisione riguarda la prova della mancata percezione nel caso concreto e non implica automaticamente che ogni canone insoluto sia escluso dalla tassazione senza un adeguato accertamento documentale o giudiziale.
- Per i tributi non armonizzati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina normalmente l'illegittimità dell'accertamento, salvo che una specifica norma imponga tale adempimento.
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