Sentenza n. 7737/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, sezione seconda ter, n. 2416/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2416/2022, relativa al pagamento dell'indennità di trasferimento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato n. 2416/2022, deducendo che le amministrazioni avessero pagato soltanto le spese di lite e non l'indennità di trasferimento riconosciuta dalla pronuncia. Ha chiesto il pagamento di euro 171.380,00, assumendo che tale importo fosse espressamente riportato nella sentenza per l'intero periodo dal 7 dicembre 2007 al 27 marzo 2012. Le amministrazioni hanno riconosciuto l'iniziale mancata ottemperanza, ma hanno contestato la quantificazione, ritenendo dovuti euro 8.040,02 oltre interessi. Nelle more del giudizio hanno corrisposto tale importo, unitamente a euro 1.528,21 per interessi. Il ricorrente ha sostenuto che il pagamento fosse insufficiente, poiché la sentenza avrebbe imposto il riconoscimento dell'indennità per l'intero periodo indicato e in misura intera, mentre la liquidazione riguardava soltanto i primi due anni di missione, con riduzione per il secondo anno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha interpretato la sentenza n. 2416/2022 rilevando che essa non aveva quantificato puntualmente l'importo di euro 171.380,00, ma aveva riconosciuto il diritto all'indennità demandandone all'amministrazione la liquidazione secondo l'art. 1 della legge n. 86/2001. La precedente pronuncia aveva stabilito che l'indennità spettasse per i periodi di trasferimento d'autorità dal 7 dicembre 2007 al 27 marzo 2012, con esclusione dei periodi di spostamento a domanda, e senza la riduzione del 20 per cento per mancata fruizione dell'alloggio di servizio. Essa non aveva però escluso la disciplina legale che prevede l'importo intero per i primi dodici mesi e la riduzione del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Il pagamento di euro 8.040,02, oltre agli interessi, è stato pertanto ritenuto integralmente satisfattivo, essendo stato calcolato secondo tali criteri. Le amministrazioni sono state condannate alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha verificato l'esecuzione della precedente sentenza passata in giudicato.
art. 1 legge n. 86/2001
al personale trasferito «d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»; l'indennità «è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio».
La norma impone il calcolo dell'indennità in misura intera per i primi dodici mesi, ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi, nonché la riduzione ulteriore del 20 per cento in caso di fruizione dell'alloggio gratuito. Nel caso concreto non è stata applicata quest'ultima riduzione perché non risultava concessο un alloggio di servizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza da eseguire riconosce il diritto a una prestazione ma non quantifica puntualmente l'importo dovuto, spetta all'amministrazione procedere alla liquidazione applicando i criteri giuridici stabiliti nella pronuncia e nella disciplina sostanziale richiamata.
- Il riferimento contenuto nella parte narrativa della sentenza alla somma richiesta dalla parte non equivale al riconoscimento giudiziale di quella somma, se il dispositivo e la motivazione non ne accertano espressamente la spettanza, ma si limitano a riconoscere il diritto secondo criteri da applicare in sede amministrativa.
- L'espressione «in misura intera» riferita a un'indennità non esclude l'applicazione delle riduzioni temporali previste dalla disciplina sostanziale, quando la pronuncia abbia escluso soltanto una diversa riduzione, come quella collegata alla fruizione dell'alloggio di servizio.
- Il pagamento effettuato dall'amministrazione nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando sia integralmente conforme al comando della sentenza da eseguire, anche se la parte ricorrente continui a contestare l'ammontare richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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