Sentenza del 16/02/2018 n. 3797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, operante nel trasporto pubblico locale, chiedeva il rimborso di 242.360 euro di IRAP versata per il 2008, sostenendo di poter applicare le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale previste dalla Legge n. 296/2006. L'Amministrazione aveva negato il beneficio ritenendo che l'attività fosse svolta in regime di concessione e con tariffa remuneratoria, categoria esclusa dall'agevolazione. La società contestava la qualificazione del rapporto, sostenendo che si trattasse invece di una concessione-contratto o di un appalto di servizi remunerato da corrispettivi, nonché l'interpretazione fornita dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'interpretazione di una norma non costituisce un fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre considerato infondati o inammissibili gli altri motivi, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva esaminato concretamente il contratto di servizio e correttamente qualificato il rapporto come concessione traslativa con tariffa remuneratoria, esclusa dal beneficio IRAP. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 4.200 euro di spese processuali, oltre al 15% di spese forfettarie, accessori di legge e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 266
Ha introdotto le deduzioni IRAP collegate alla cosiddetta riduzione del cuneo fiscale. Il beneficio non si applica, secondo la disciplina richiamata nella controversia, alle imprese operanti in determinati regimi concessori con tariffa remuneratoria.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), n. 2
È la disposizione IRAP modificata dalla normativa sul cuneo fiscale e individua le deduzioni dalla base imponibile. La sua applicazione dipende dalla concreta natura dell'attività e del rapporto economico con l'ente pubblico.
D.Lgs. n. 422 del 1997, artt. 19 e seguenti
Disciplina l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e i relativi contratti di servizio. Nel caso concreto, tali elementi sono stati utilizzati per qualificare il rapporto come concessorio e la remunerazione come tariffaria.
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 20 del 1997
Costituisce una delle fonti regolatrici del servizio di trasporto pubblico locale e del rapporto tra l'ente pubblico affidante e la società esercente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Nel testo applicabile alle sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012, consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti. Non consente invece di censurare l'omessa considerazione di una determinata interpretazione giuridica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Riguarda i vizi processuali, compresa l'eventuale mancanza assoluta di motivazione. Non può essere utilizzato per ottenere in Cassazione una nuova valutazione del contenuto degli atti o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per stabilire se un'agevolazione fiscale spetta, occorre qualificare concretamente il rapporto giuridico ed economico tra impresa ed ente pubblico, esaminando contratto, modalità di remunerazione, allocazione del rischio e disciplina normativa applicabile.
- La distinzione tra concessione e appalto non dipende soltanto dalla denominazione formale del contratto, ma dagli effetti sostanziali del rapporto. La presenza di una tariffa remuneratoria e di un'attività svolta in regime concessorio può escludere specifici benefici fiscali.
- Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno funzione interpretativa e non sostituiscono la valutazione giudiziale del caso concreto; il giudice deve verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova ricostruzione dei fatti, del contratto o della prova. Le censure devono riguardare effettive violazioni di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito.
- Una motivazione contestabile nel merito, ma comunque esistente e logicamente riconducibile agli elementi del rapporto, non integra di regola un vizio processuale deducibile in Cassazione.
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