Cassazione Penale, Sentenza n. 39499/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona del 23/11/2022 che aveva respinto il reclamo contro il diniego di concessione di un permesso premio. Il diniego era fondato sulla mancanza di elementi idonei a dimostrare la cessazione dei legami con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di un loro ripristino. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che aveva già fornito collaborazioni (verbale di interrogatorio con dichiarazioni auto- e etero-accusatorie) e che l'ultimo reato a lui attribuito risalirebbe al 2014 con permanenza in carcere dal 2017, elementi che secondo lui giustificherebbero il permesso; inoltre ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.253/2019 per sostenere che il diniego non può fondarsi unicamente sulla mancata collaborazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato la motivazione del Tribunale, che aveva correttamente valutato insufficiente la collaborazione pregressa e la durata della detenzione come prova di cessazione dei legami mafiosi. La Corte ha ricordato il principio, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.253/2019 e della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice deve compiere un esame concreto degli "elementi individualizzanti" sul percorso rieducativo e sulla proiezione attuale a recidere i collegamenti mafiosi; nel caso concreto tali elementi sono stati ritenuti insufficienti dal Tribunale e la Cassazione ha giudicato la motivazione esaustiva e non manifestamente illogica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, Ordinamento penitenziario
Norma che introduce limiti ai benefici per detenuti per reati connessi alla criminalità organizzata; la sua portata è stata parzialmente incisa dalla Corte costituzionale, ma resta rilevante per l'esame della sussistenza dei requisiti per i benefici.
art. 74, comma 1, d.P.R. n.309/1990
Riferimento al reato di traffico di sostanze stupefacenti, contestato al ricorrente e aggravato dalla finalità mafiosa.
art. 58-ter, Ordinamento penitenziario
Norma richiamata nella sentenza come riferimento alla disciplina della collaborazione: l'assenza di collaborazione ai sensi di tale norma non esclude automaticamente la possibilità di concedere permessi premio, ma la valutazione resta rimessa al giudice.
art. 30-ter, Ordinamento penitenziario
Norma che disciplina il permesso premio e le relative condizioni; richiede una valutazione concreta degli elementi che dimostrino la cessazione dei legami con la criminalità organizzata e l'assenza di pericolo di ripristino.
d.l. n.162/2022
Intervento legislativo richiamato come elemento che ha reso più pregnante l'onere probatorio in capo al detenuto di dimostrare la non attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Corte costituzionale, sentenza n.253/2019
Declaratoria parziale di incostituzionalità che ha impedito il diniego automatico dei benefici solo per la mancata collaborazione, imponendo una valutazione concreta degli elementi che escludano l'attualità dei collegamenti mafiosi e il pericolo di un loro ripristino.
Cass. Sez. 5, sentenza n.19536 del 28/02/2022 (Rv.283096)
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui il giudice di sorveglianza deve esaminare in concreto gli elementi individualizzanti del percorso rieducativo per valutare la concedibilità del permesso premio.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti a norme 'ostative' (art. 4-bis) il permesso premio può essere concesso solo dopo una valutazione concreta e individualizzata che dimostri la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza di rischio di ripristino.
- La collaborazione con la giustizia è un elemento rilevante ma non automaticamente determinante: il giudice può considerarla ma richiede, di regola, ulteriori "elementi individualizzanti" che comprovino il distacco effettivo.
- La semplice distanza temporale dall'ultimo reato e il buon comportamento in carcere sono elementi favorevoli ma, da soli, non bastano a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
- In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.253/2019 non è più legittimo negare benefici esclusivamente per la mancata collaborazione; occorre comunque che il richiedente produca elementi concreti e specifici a sostegno della sua richiesta.
- Il carico probatorio di dimostrare la non attualità dei collegamenti pesa principalmente sul detenuto: bisogna allegare fatti e circostanze oggettive (es. interruzione di contatti, testimonianze, programma di reinserimento, elementi documentali) che rendano probabile la cessazione del vincolo mafioso.
- Un ambiente protetto proposto per la fruizione del permesso (es. appartamento predisposto) è un fattore valutabile ma non elimina automaticamente la necessità di prova della dissociazione.
- Il giudice deve motivare in modo chiaro e specifico le ragioni del diniego, confrontandosi puntualmente con le prove offerte dal detenuto; il ricorso meramente assertivo e ripetitivo non è sufficiente a capovolgere la decisione.
- Per rafforzare la possibilità di ottenere benefici, il detenuto dovrebbe documentare elementi oggettivi e recenti di distacco (assenza di contatti, partecipazione a percorsi di rieducazione, attestazioni di terzi, elementi che mostrino la concretizzazione di un progetto di vita alternativo).
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