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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12115/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice aveva eseguito lavori di ristrutturazione edilizia per una committente, a fronte di un corrispettivo pattuito "a corpo" di euro 54.000. La società sosteneva di non aver ricevuto il saldo dei lavori eseguiti, quantificati da un tecnico in euro 19.040, e otteneva decreto ingiuntivo. La committente proponeva opposizione, ma il tribunale la rigettava. In appello, la decisione veniva riformata: la Corte territoriale riteneva che il credito dell'appaltatrice fosse inesigibile perché, in base a una clausola contrattuale, il piano dei pagamenti era subordinato all'emissione degli stati di avanzamento lavori secondo modalità previste da una banca; qualificava tale previsione come condizione sospensiva mista e affermava che l'avveramento, reale o per fictio, non fosse stato provato dalla creditrice. La società appaltatrice ricorreva per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1354, 1419, 1322, 1655, 1366, 1367 e 1369 c.c., sostenendo che la clausola non rendeva aleatorio il corrispettivo dell'appalto, ma andava interpretata come mera regolazione del tempo di esigibilità del pagamento, da collegare alla presentazione degli SAL, a prescindere dall'effettiva erogazione del finanziamento bancario. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 132 c.p.c. per il mancato esame dell'istanza di esibizione rivolta alla banca. La resistente si costituiva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la lettura della clausola contrattuale operata dalla Corte d'appello. Ha osservato che il contratto di appalto ha come sinallagma l'esecuzione dell'opera contro un corrispettivo certo in denaro e non ha natura aleatoria, salvo che emerga chiaramente la volontà di stipulare un contratto atipico aleatorio, evenienza non risultante nel caso concreto. Ha inoltre rilevato che, nel dubbio interpretativo, le espressioni polisense devono essere lette nel senso più coerente con la natura e l'oggetto del contratto, sicché la clausola non poteva essere ricondotta automaticamente a una condizione sospensiva dipendente dal finanziamento bancario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    definisce l'appalto come contratto con prestazione di un'opera, organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso un corrispettivo in denaro; da tale struttura la Corte desume che il corrispettivo sia normalmente certo e che il contratto non abbia natura aleatoria.

  • art. 1369 c.c.

    in caso di dubbio interpretativo, le espressioni polisense vanno intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto; nel caso dell'appalto ciò impedisce di leggere la clausola come se rendesse aleatorio il corrispettivo senza chiara volontà delle parti.

  • art. 1354 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della clausola; la Corte ne prende atto ma fonda la decisione soprattutto sulla corretta interpretazione della pattuizione e sulla struttura causale dell'appalto.

  • art. 1419 c.c.

    invocato nel ricorso in relazione alla pretesa nullità parziale/invalidità della clausola; non è il fondamento decisivo della ratio decidendi.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere la non meritevolezza dell'assetto negoziale prospettato; la Corte afferma che, se si volesse davvero configurare un contratto atipico aleatorio, ciò dovrebbe emergere in modo nitido.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente per sostenere l'interpretazione più coerente con buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato con il secondo motivo per lamentare la mancata motivazione sul mancato accoglimento dell'istanza di esibizione; motivo assorbito dopo l'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto il corrispettivo deve rimanere, di regola, certo e non può essere reso sostanzialmente aleatorio da una clausola che, senza una chiara volontà negoziale, subordini il pagamento a eventi dipendenti dal terzo finanziatore o da fatti estranei alla prestazione dell'appaltatore.
  • Quando una clausola contrattuale è polisensa, l'interprete deve scegliere il significato più coerente con la natura e l'oggetto del contratto; nell'appalto ciò può imporre di leggere la pattuizione come mera disciplina del tempo di pagamento e non come condizione sospensiva dell'obbligo di corrispondere il prezzo.
  • La qualificazione di una previsione come condizione sospensiva, specie se idonea a far dipendere il pagamento dal nudo volere di un terzo, richiede una base testuale e fattuale chiara; in mancanza, non può prevalere un'interpretazione che svuoti la certezza del corrispettivo dovuto all'appaltatore che abbia adempiuto.
  • Il vizio di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto è deducibile in cassazione quando il ricorrente indichi puntualmente quali canoni siano stati disattesi e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato, non trattandosi di mera contrapposizione di una lettura alternativa.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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