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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11319/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di un sinistro stradale avvenuto su una strada del territorio regionale, assumendo che l’evento fosse stato causato dall’improvviso attraversamento di un cinghiale. La domanda era stata accolta in primo grado, ma il Tribunale, in riforma, l’aveva rigettata ritenendo non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e, comunque, non dimostrata la riconducibilità dell’evento al comportamento dell’animale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2052 e 2054 c.c., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 113 c.p.c., degli artt. 115, 116, 356 e 267 c.p.c. e dell’art. 84, comma 2, del Regolamento del Codice della Strada, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la responsabilità ex art. 2052 c.c., che la prova del nesso causale e della condotta prudente del conducente era stata invece raggiunta, e che in ogni caso la Regione avrebbe omesso le misure di prevenzione e segnalazione del pericolo dovuto alla fauna selvatica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nei sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica, la domanda risarcitoria proposta dal conducente/proprietario del veicolo richiede la prova rigorosa della esatta e completa dinamica del sinistro, comprensiva sia del comportamento dell’animale sia della condotta di guida del danneggiato, nella loro reciproca correlazione. In mancanza di una prova positiva e sufficiente che l’evento sia stato causato, esclusivamente o almeno in parte, dal comportamento dell’animale, la domanda non può essere accolta, neppure parzialmente. La sentenza d’appello è stata ritenuta conforme a tali principi perché fondata sulla ritenuta insufficienza della prova della dinamica del sinistro e, comunque, sull’emersione di una condotta di guida non prudente. Le censure relative alla responsabilità ex art. 2043 c.c. e agli obblighi di segnalazione stradale sono state reputate assorbite dalla ratio decisiva. Spese di legittimità integralmente compensate; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    La responsabilità per danni cagionati da animali è la regola di riferimento per i sinistri causati da fauna selvatica; tuttavia il danneggiato deve provare che il danno sia dipeso, in tutto o in parte, dal comportamento dell’animale.

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    La presunzione di responsabilità del conducente opera solo in modo residuale nel quadro della responsabilità da fauna selvatica e non sostituisce l’onere probatorio gravante sull’attore.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il giudice deve valutare anche d’ufficio l’eventuale concorso causale della condotta di guida del danneggiato nella produzione dell’evento.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione è esclusa quando non sia provata la dinamica del sinistro e il nesso causale tra omissioni dell’ente ed evento dannoso.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • artt. 115, 116 e 356 c.p.c.

    Invocati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma le doglianze sono state ricondotte a una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione.

  • art. 267 c.c.

    Richiamato nel ricorso, senza che dalla decisione emerga un’autonoma portata decisiva della norma nel ragionamento della Corte.

  • art. 84, comma 2, D.P.R. 495/1992

    Richiamato come norma in tema di segnalazione/prevenzione del pericolo stradale; la relativa questione è stata ritenuta assorbita dalla ratio decisoria.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di accertamento della polizia fa piena prova solo dei fatti attestati come percepiti direttamente dal pubblico ufficiale nella loro fase statica, non dei giudizi valutativi o di circostanze dinamiche non oggettivamente percepibili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quanto alla trattazione camerale e al deposito di memorie.

Massime di principio

  • In tema di danni cagionati da fauna selvatica, la pretesa risarcitoria del danneggiato non può essere accolta sulla base della sola prova del contatto tra animale e veicolo: occorre provare in modo completo e preciso la dinamica del sinistro e il nesso causale con il comportamento dell’animale.
  • Nel giudizio risarcitorio per sinistro con animale selvatico, il conducente o proprietario del veicolo deve allegare e dimostrare sia la condotta dell’animale sia la propria condotta di guida, nella loro reciproca interazione, al fine di escludere o quantomeno delimitare il concorso causale del danneggiato.
  • La responsabilità ex art. 2052 c.c. per danni da animali non comporta una presunzione di colpa dell’ente pubblico o del proprietario dell’animale; la prova del fatto costitutivo del diritto al risarcimento resta a carico dell’attore.
  • L’art. 2054, comma 1, c.c. ha in questa materia un ruolo soltanto residuale e non consente di colmare il difetto di prova sulla dinamica del sinistro.
  • Il giudice deve valutare, anche d’ufficio, l’eventuale concorso colposo del conducente ex art. 1227, comma 1, c.c., una volta accertati i fatti rilevanti; ma se manca la prova che l’evento sia dipeso, almeno in parte, dall’animale, la domanda va respinta integralmente.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non apparente e non logicamente contraddittoria.
  • Il verbale di polizia ha efficacia privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante e non per ricostruzioni dinamiche o apprezzamenti valutativi sul sinistro.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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