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Ordinanza

Ordinanza n. 2285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la correzione delle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli atti relativi alla correzione delle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio, indetto con decreto ministeriale del 12 giugno 2024. La ricorrente era risultata inidonea in due prove, riguardanti l'atto tra vivi di diritto civile e l'atto tra vivi di diritto commerciale. Dalla motivazione emerge che sono state dedotte censure concernenti l'irragionevolezza delle valutazioni della Commissione esaminatrice e la violazione del principio di anonimato, quest'ultima diretta a ottenere l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che non emergessero evidenti elementi di fondatezza, considerando che la candidata era stata giudicata inidonea in due prove e che, rispetto alle soluzioni prospettate negli elaborati, non risultavano evidenti profili di irragionevolezza nella valutazione della Commissione. Le censure relative alla violazione del principio di anonimato, comportando l'eventuale annullamento dell'intera procedura concorsuale, sono state ritenute suscettibili di adeguata valutazione nella fase di merito. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'appello contro la valutazione di inidoneità in prove concorsuali non può essere accolto quando dagli atti non emergano evidenti profili di irragionevolezza nelle valutazioni della commissione.
  • La valutazione della commissione di concorso può essere sindacata in sede cautelare solo in presenza di elementi manifesti di irragionevolezza o altri vizi immediatamente percepibili, non essendo sufficiente il mero dissenso del candidato rispetto alla soluzione ritenuta corretta.
  • Le censure sulla violazione del principio di anonimato, quando siano potenzialmente idonee a travolgere l'intera procedura concorsuale, possono essere riservate alla fase di merito qualora non presentino, in sede cautelare, evidenti elementi di fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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