Cassazione Penale, Sentenza n. 43616/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina (pistola semiautomatica cal. 9 FEG Budapest con matricola abrasa e caricatore con proiettili) e per il reato di cui all'art. 648 c.p., nonché l'applicazione dell'aggravante per agevolazione di sodalizio di tipo mafioso. Cardillo contestava la sussistenza dell'aggravante e il diniego delle attenuanti generiche (censurando anche l'applicazione dell'art. 7 L. 203/91); Saltalamacchia deduceva l'assenza di prova della sua concorso e della relazione con l'arma, la mancata indicazione di legami concreti con associazione mafiosa (art. 416bis.1 c.p.) e la illegittima negazione delle attenuanti e dell'applicazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: ha ritenuto che le doglianze fossero, in buona parte, mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non contengano vizi di motivazione tali da integrare i parametri di ammissibilità (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). La sentenza impugnata è stata considerata completa e congrua nella valutazione delle intercettazioni, delle dichiarazioni degli operanti e degli elementi indiziari atti a dimostrare la finalità aggravante. Sono state confermate le motivazioni sul carattere non casuale dell'incontro e sugli elementi sintomatici di fase preparatoria di un agguato. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 110/1975, art. 23, comma 3
Norma applicata per la fattispecie di detenzione/porto di arma clandestina con matricola abrasa; la Corte ha ritenuto provata la detenzione e il porto dell'arma descritta e ha confermato la condanna ai sensi di questa disposizione.
Codice Penale, art. 648
Articolo richiamato in relazione al reato avente ad oggetto l'arma (ricettazione/illecita provenienza); la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riferimento alla stessa arma sequestrata.
Codice Penale, art. 416-bis, comma 1
Richiamato in relazione all'aggravante per finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto fattuale (movimenti coordinati dei veicoli, presenza dell'arma pronta e collegamenti con soggetti legati al clan), sussistessero elementi idonei a fondare l'applicazione dell'aggravante.
Legge n. 203/1991, art. 7
Norma evocata dalla difesa di Cardillo come erroneamente applicata; la Cassazione ha ritenuto infondate tali censure perché la valutazione operata dal giudice di merito sulla finalità agevolatrice è congrua e non manifestamente illogica.
Codice Penale, art. 62-bis
Richiamato nelle doglianze riguardanti la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi a favore degli imputati.
Codice Penale, artt. 132 e 133
Norme richiamate in relazione ai criteri di individuazione della pena e alle circostanze; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito in ordine alla gravità del fatto, ai precedenti dei ricorrenti e alla tardiva ammissione di responsabilità.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova, violazioni di legge); la Corte ha applicato tali criteri per dichiarare i ricorsi inammissibili, evidenziando che le doglianze erano per lo più richieste di rivalutazione del materiale probatorio non ammissibili in sede di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove: i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle stesse senza dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento indubitabile della prova sono inammissibili.
- Per l'applicazione di aggravanti legate ad 'agevolazione di associazione di tipo mafioso' è necessaria una valutazione complessiva del contesto: modalità operative, disponibilità di arma pronta, collegamenti con soggetti riconducibili a clan e frasi/intercettazioni che dimostrino finalità consapevoli possono giustificare l'aggravante.
- Le intercettazioni ambientali o in carcere richiedono un apprezzamento del loro tenore complessivo da parte del giudice di merito; tale apprezzamento è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento della trascrizione.
- La mera conoscenza o frequentazione di soggetti criminali, se valutata insieme ad altri elementi indiziari (modalità del fatto, conversazioni che denotano consapevolezza delle dinamiche criminali), può concorrere a fondare una valutazione di adesione o di utilità per l'associazione.
- Per ottenere le circostanze attenuanti generiche è necessario produrre elementi positivi e specifici a favore dell'imputato; la loro mera richiesta o l'enunciazione di clausole di stile è insufficiente.
- Le censure in Cassazione devono indicare con precisione il vizio giuridico o il travisamento della prova; argomentazioni meramente probabilistiche o alternative ricostruzioni non soddisfano il requisito di ammissibilità.
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