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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19952/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Tosto impugnava il decreto con cui la Corte di appello aveva rideterminato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale in anni 1 e mesi 6, denunciando carenza/insufficienza di motivazione circa i presupposti oggettivi e soggettivi della misura e l'attualità della pericolosità. Si contestava l'uso di precedenti lontani nel tempo, la rilevanza attribuita a due procedimenti pendenti per reati di bancarotta (febbraio 2018 e dicembre 2019), la mancata considerazione di elementi che dimostravano la lecita provenienza dei redditi e la regolare attività lavorativa dal 2019, nonché l'assenza di valutazione delle sentenze di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la decisione, evidenziando le condanne per delitti contro il patrimonio e i procedimenti pendenti per bancarotta, nonché l'ampio arco temporale delle condotte (1994-2019) idoneo a dimostrare la non occasionalità e l'attualità della pericolosità. Quanto alla sproporzione redditi-tenore di vita, la Corte ha ritenuto probanti gli elementi che collegavano Tosto a varie società, rendendo inadeguati i redditi documentati rispetto agli investimenti. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità (ammissibilità del ricorso per violazione di legge), escludendo un sindacato esteso sulla valutazione critica della motivazione già espressa. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), art. 1, comma 1, lett. b)

    Richiamata dalla Corte di appello quale una delle basi normative per la qualificazione della pericolosità del proposto; utilizzata per inquadrare i presupposti soggettivi/oggettivi della misura di prevenzione.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 4, lett. c)

    Riferimento alla normativa sulle misure di prevenzione applicabili e ai criteri per la loro adozione; la Corte ha invocato tale disposizione per motivare la misura in relazione alla condotta e ai precedenti.

  • Art. 223 L.F. (Legge Fallimentare)

    I reati contestati nei procedimenti pendenti erano quelli previsti dalla normativa fallimentare; la loro esistenza ha contribuito alla valutazione della sussistenza della pericolosità attuale.

  • Art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011

    Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte di Cassazione ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (richiamata)

    Norma storica richiamata per il principio che limita il sindacato in Cassazione sulle motivazioni del giudice di merito nei procedimenti di prevenzione.

  • Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i vizi denunciabili in Cassazione: la corte ha escluso la possibilità di trasformare contestazioni di merito della motivazione in vizi di legittimità.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di decisione che dichiara inammissibile il ricorso; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter (secondo comma) (richiamata)

    Richiamata a supporto dei rimandi storici e del regime normativo sulle misure di prevenzione; contribuisce al quadro normativo applicato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: le critiche che puntano principalmente sulla valutazione di fatto o sulla gravità della motivazione sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
  • Un arco temporale esteso di comportamenti illeciti e la presenza di procedimenti pendenti per reati economico-fallimentari possono legittimare la conclusione sulla attualità della pericolosità sociale.
  • La discrepanza fra redditi dichiarati e investimenti/impegni economici, soprattutto se emergono società riconducibili al proposto, può essere valutata come elemento probatorio per la misura di prevenzione anche in presenza di redditi formalmente regolari.
  • La mera produzione di elementi che descrivono una regolare attività lavorativa o assoluzioni pregresse non è automatica causa di esclusione della misura se il giudice di merito li valuta e li ritiene assorbiti da altre circostanze ritenute prevalenti.
  • Chi propone ricorso di Cassazione deve focalizzarsi su censure di diritto e, se possibile, dimostrare la violazione di norme processuali o di diritto sostanziale; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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