Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1057/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 8 agosto 2025 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Napoli ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo al ricorrente.

Giustizia amministrativa202602071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello unico per l’immigrazione di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’8 agosto 2025 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie procedimentali, sostenendo che non fosse stato instaurato un effettivo contraddittorio prima dell’adozione della revoca e che non gli fosse stata consentita la possibilità di fornire elementi utili a una diversa valutazione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza del ricorso, quantomeno con riguardo alla violazione delle garanzie procedimentali, poiché dagli atti non risultava provato che l’amministrazione avesse effettivamente instaurato il contraddittorio con il ricorrente. Tale omissione avrebbe impedito al destinatario di rappresentare elementi potenzialmente idonei a orientare diversamente la decisione. Accolta quindi la domanda cautelare e sospesa l’efficacia dell’atto impugnato. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base normativa per la decisione sulla domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato non può essere adottata legittimamente senza il previo ed effettivo rispetto delle garanzie di contraddittorio procedimentale, quando queste consentano al destinatario di fornire elementi utili a una diversa decisione amministrativa.
  • In sede cautelare, la mancata prova dell’effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale costituisce un apprezzabile profilo di fondatezza del ricorso e può giustificare la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.