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Sentenza

Sentenza n. 2155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma n. 171 del 24 aprile 2025

Giustizia amministrativa202504139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della richiesta di valutazione preventiva relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso da deposito-fienile a residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato il diniego comunale sostenendo: a) la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 21, comma 2, della l.r. n. 15/2013, poiché il provvedimento sarebbe stato adottato dopo la formazione del silenzio-assenso sul decorso del termine di 45 giorni e avrebbe richiesto l’esercizio dell’autotutela; b) l’erronea applicazione dell’art. 50 delle NTA del RUE, anziché dell’art. 51, e dell’art. 15.2.2 degli indirizzi del PUG, assumendo che l’immobile fosse soggetto a vincolo di tutela paesaggistica; c) l’erronea interpretazione dell’art. 50 delle NTA del RUE, che avrebbe consentito il cambio d’uso in ragione della tipologia e dell’uso originario dell’edificio; d) la violazione dell’art. 36 della l.r. n. 24/2017, in quanto la disciplina regionale avrebbe favorito il riuso e la rigenerazione degli edifici agricoli non più funzionali all’attività agricola, anche per finalità residenziali. Il TAR ha respinto il ricorso; gli interessati hanno proposto appello riproponendo le medesime censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al silenzio-assenso, ha ritenuto decisiva l’inapplicabilità dell’istituto ai procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e ambientale, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. Pertanto, il decorso del termine di 45 giorni non impediva al Comune di adottare un diniego espresso, né rendeva necessario qualificare l’atto come annullamento d’ufficio di un titolo formatosi per silentium. Quanto alla disciplina urbanistica, l’immobile ricadeva nella fascia paesaggistica di 150 metri dal torrente Modolena, ma non risultava censito come bene di pregio storico-architettonico, storico-tipologico o testimoniale. Non era quindi applicabile l’art. 51 delle NTA del RUE, riferito agli edifici soggetti a specifici vincoli di tutela, dovendosi applicare l’art. 50. Quest’ultimo disciplina gli interventi in relazione all’utilizzo attuale dell’immobile e non agli eventuali usi originari. L’ultimo stato legittimato dal titolo edilizio del 1978 qualificava il fabbricato come deposito attrezzi e deposito mangimi, con uso agricolo non abitativo; ne conseguiva l’impossibilità del cambio di destinazione a residenziale. È stata infine esclusa la violazione dell’art. 36 della l.r. n. 24/2017, poiché l’immobile non era un edificio di valore storico-architettonico, culturale o testimoniale, l’intervento non perseguiva evidenti finalità di salvaguardia o rafforzamento dei valori identitari del paesaggio e l’area non rientrava tra quelle remote e marginali caratterizzate da spopolamento e abbandono. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 4, l. n. 241/1990

    le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente

    L’esclusione dei procedimenti paesaggistici e ambientali impedisce la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 20.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    Concorre a fondare l’inapplicabilità del silenzio-assenso nella fattispecie edilizia esaminata.

  • art. 23-ter, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    la destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis

    La destinazione d’uso rilevante è quella risultante dall’ultimo stato legittimato e dalla documentazione edilizia prevista dalla legge, non quella originaria o meramente progettata.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale parametro documentale per individuare lo stato legittimo e la destinazione d’uso dell’immobile.

  • art. 50 NTA del RUE

    È la disciplina applicabile agli edifici non qualificati come immobili di pregio storico-architettonico, tipologico o testimoniale; nel caso concreto non consentiva il cambio da uso agricolo non abitativo a residenziale.

  • art. 51 NTA del RUE

    Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici soggetti a vincoli di tutela

    Non è applicabile a un edificio ricadente in area paesaggisticamente vincolata ma non individuato come edificio soggetto a specifico vincolo tipologico o storico-testimoniale.

  • art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004

    La fascia di 150 metri dal torrente Modolena costituisce area tutelata paesaggisticamente ai sensi della disciplina richiamata.

  • art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato in relazione alla classificazione paesaggistica dell’area.

  • art. 36 l.r. n. 24/2017

    La disciplina regionale sul riuso e la rigenerazione non rende automaticamente ammissibile il recupero residenziale di ogni edificio agricolo, richiedendo specifici presupposti relativi al valore dell’immobile, alle finalità paesaggistiche e alla localizzazione in aree remote o marginali.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura fondata sulla sua violazione è stata respinta, non essendosi formato il silenzio-assenso.

  • art. 21, comma 2, l.r. n. 15/2013

    Richiamato dagli appellanti in relazione al termine di 45 giorni, ma ritenuto non idoneo a determinare la formazione del silenzio-assenso in materia paesaggistico-ambientale.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso non si forma nei procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e ambientale, poiché tali procedimenti rientrano nelle esclusioni previste dall’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990; il decorso del termine procedimentale non impedisce quindi all’amministrazione di adottare successivamente un diniego espresso.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico sull’area non comporta, di per sé, l’applicazione della disciplina urbanistica prevista per gli edifici soggetti a specifici vincoli storico-architettonici, tipologici o testimoniali: occorre che l’immobile sia concretamente individuato dagli strumenti urbanistici come bene sottoposto a tale tutela.
  • Ai fini della disciplina del cambio di destinazione d’uso, rileva l’ultimo stato legittimato risultante dalla documentazione edilizia, non l’eventuale destinazione originaria dell’edificio né quella inizialmente prevista in progetto; un fabbricato legittimato come deposito agricolo non può essere trattato come edificio abitativo sulla base del suo uso originario.
  • Le norme regionali che promuovono il riuso e la rigenerazione degli edifici agricoli non consentono automaticamente il recupero residenziale di qualsiasi manufatto non più utilizzato per l’agricoltura, quando manchino i presupposti specifici relativi al valore storico-culturale dell’edificio, alle finalità di qualificazione paesaggistica e alla localizzazione in aree remote o marginali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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