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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29127/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto dal GIP e confermato dal Tribunale del riesame in relazione a plurime contestazioni tributarie, tra cui emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Dopo un primo intervento della Cassazione, limitato al profilo della competenza territoriale, il Tribunale del riesame ha nuovamente radicato la competenza in base alla connessione tra i reati e, ritenuta la fittizietà delle società coinvolte, ha applicato il criterio del luogo di accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il criterio residuale dell'art. 18, comma 1, invece del criterio speciale dell'art. 18, comma 2, che, per i reati di emissione di fatture false, radicherebbe la competenza nel luogo del domicilio fiscale del contribuente; secondo la difesa, la fittizietà del domicilio/sede delle società era stata affermata in modo apodittico e senza adeguato confronto con la documentazione prodotta, da cui emergeva l'operatività delle società. Hanno inoltre contestato che la competenza potesse essere influenzata da reati ascritti ad altri soggetti, trattandosi di reato monosoggettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretto il percorso motivazionale del Tribunale del riesame: una volta escluso il criterio del locus commissi delicti per la fittizietà delle società coinvolte, la competenza territoriale doveva essere individuata mediante il criterio suppletivo del luogo di accertamento del reato, richiamando l'orientamento già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fatture per operazioni inesistenti. La censura difensiva è stata considerata, in sostanza, una nuova contestazione del presupposto fattuale della fittizietà delle società, già definitivamente scrutinato nella sede cautelare e non più rivalutabile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    ex art. 324 cod.proc.pen.

    norma richiamata per l'impugnazione del decreto di sequestro preventivo e per il procedimento davanti al riesame.

  • art. 12 c.p.p.

    art. 12 lett. b) cod.proc.pen.

    richiamato come base della connessione tra i reati contestati, ritenuti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

  • art. 16 c.p.p.

    indicato dal Tribunale come criterio regolatore della competenza in caso di connessione e reati di diversa gravità.

  • art. 18 d.lgs. 74/2000

    art. 18, comma 1; art. 18, comma 2

    la Corte distingue il criterio speciale del domicilio fiscale per i reati del capo I del titolo II e il criterio residuale del luogo di accertamento del reato, applicabile quando non sia possibile fare riferimento al luogo di consumazione; nel caso concreto, per effetto della fittizietà delle società, è stato ritenuto corretto il ricorso al criterio residuale.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    reato tributario menzionato tra le plurime contestazioni oggetto del sequestro.

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    citato astrattamente nella ricostruzione della disciplina dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    citato astrattamente nella ricostruzione della disciplina dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    citato astrattamente nella ricostruzione della disciplina dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    reato tributario centrale nel caso e parametro per individuare il reato più grave/più risalente ai fini della competenza territoriale.

  • art. 606 c.p.p.

    ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.

    utilizzato per veicolare la censura di violazione di legge proposta con il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso con conclusioni scritte del Procuratore generale.

  • art. 137/2020

    richiamato solo nel riferimento al decreto-legge che disciplina la trattazione scritta, senza autonoma rilevanza decisoria.

  • art. 8 c.p.p.

    richiamato dalla Corte come criterio generale del luogo di consumazione/subordine per la competenza territoriale.

Massime di principio

  • In materia di reati tributari, il criterio speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 va applicato in modo differenziato: per i reati espressamente indicati dal comma 2 opera il riferimento al domicilio fiscale, mentre per gli altri reati tributari resta applicabile il criterio residuale del luogo di accertamento del reato.
  • Quando il locus commissi delicti non è utilmente individuabile perché le società coinvolte sono ritenute fittizie o mere cartiere, la competenza territoriale può essere radicata nel luogo in cui la polizia giudiziaria ha per prima svolto gli accertamenti.
  • In presenza di connessione ex art. 12 c.p.p., la determinazione della competenza segue il criterio del reato più grave e, a parità di gravità, quello più risalente nel tempo.
  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti cautelari reali, non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una nuova contestazione del presupposto fattuale già accertato in sede di riesame, se tale accertamento è stato già scrutinato e confermato nei limiti del sindacato cautelare.
  • Il criterio del domicilio fiscale presuppone un dato reale e non meramente formale: se il domicilio/sede risulta fittizio, il giudice può fare ricorso al criterio residuale del luogo di accertamento del reato.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaFatture falseSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNe bis in idem

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