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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3466/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/06/2023 con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio disposta dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena complessiva per reati posti in continuazione. Denuncia carenza e illogicità della motivazione: sostiene che la Corte non ha spiegato perché la pena complessiva sia aumentata di circa otto mesi rispetto alla precedente ordinanza, contesta l'aumento di quattro anni (poi ridotti per il rito) attribuito al reato di cui all'art. 416-bis e ritiene che l'incremento per la continuazione con il reato indicato al punto B dovesse restare uguale a quello della precedente ordinanza, dal momento che in quella era stata esclusa l'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte d'appello ha motivato, anche se sinteticamente, richiamando la gravità dei fatti e l'intensità del dolo; l'aumento complessivo per la continuazione (tre anni e quattro mesi) è di poco superiore al terzo della pena base (tre anni, un mese e sedici giorni) e rispetta il minimo imposto dall'art. 81, comma 4, cod. pen.; non è richiesta una motivazione dettagliata quando la pena inflitta rimane sotto la media edittale. Inoltre la Cassazione ha precisato che l'annullamento disposto in precedenza imponeva al giudice del rinvio una nuova e completa determinazione della pena nei limiti indicati, senza vincolare la modifica a singole parti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a rideterminare il trattamento sanzionatorio mediante applicazione del vincolo della continuazione; nella vicenda è la norma che ha consentito alla Corte d'appello di rideterminare la pena in sede di rinvio.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Prevede la recidiva speciale con aumento della pena; nel procedimento era stata applicata dai giudici di cognizione e tale applicazione ha avuto rilievo nella valutazione dell'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce che, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, l'aumento della pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; la Corte ha verificato che l'aumento complessivo rispettava tale minimo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata nella sentenza con la determinazione della somma di euro 3.000,00.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; è uno dei delitti considerati nelle sentenze irrevocabili oggetto della continuazione e ha inciso sulla determinazione della pena complessiva.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede le pene per i delitti di traffico di stupefacenti; nel caso è stato individuato quale reato più grave ai fini del calcolo dell'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Prevede l'aggravante per alcuni reati (applicata ai reati di cui alle sentenze considerate); ha inciso sul quadro punitivo su cui è stata calcolata la pena base.

Massime di principio

  • In caso di rinvio disposto dalla Cassazione per rideterminazione della pena, il giudice del rinvio deve effettuare una nuova e completa determinazione della pena nei limiti indicati dalla Corte suprema; non è vincolato a ripristinare parti della precedente ordinanza non confermate dalla Cassazione.
  • Quando è applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, e la continuazione coinvolge il reato più grave, l'incremento complessivo della pena non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81, comma 4): il giudice deve rispettare tale minimo edittale nel calcolo aggregato.
  • Se la pena complessiva determinata resta al di sotto della media edittale, la motivazione del giudice può essere più sintetica; non è sempre necessaria una motivazione analitica quando l'entità della pena è contenuta rispetto ai parametri edittali.
  • Una censura sulla carenza di motivazione è inammissibile se il giudice ha fornito, anche sinteticamente, ragioni relative alla gravità della condotta e all'intensità del dolo e se gli aumenti applicati rispettano i limiti di legge.
  • Se la Cassazione annulla un provvedimento disponendo rinvio per nuovo giudizio, la decisione di rinvio può condurre a una diversa quantificazione degli aumenti per continuazione purché conforme ai criteri e ai limiti fissati dalla Corte suprema.

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