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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3168

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3168 della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R3168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un nuovo preparato di zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per l’alimentazione animale. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA e riguarda un preparato con tenore di selenio compreso tra 40 e 46 g/kg, con specifiche condizioni di impiego, di etichettatura e di tutela degli utilizzatori. Viene inoltre fissato il limite massimo di supplementazione di selenio organico nei mangimi completi e il termine finale del periodo di autorizzazione all’8 gennaio 2035.

Autorizzazione di un preparato di zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e limiti di impiego del selenio.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché agli alimenti per animali destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda il preparato di zinco-L-selenometionina identificato nell’allegato, classificato tra gli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, con efficacia e condizioni legate all’incorporazione in premiscela e al rispetto dei tenori massimi di selenio nei mangimi completi. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; il periodo di autorizzazione termina l’8 gennaio 2035.

Autorizzazione del preparato di zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3168 autorizza un preparato di zinco-L-selenometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro alle condizioni indicate, con particolare attenzione ai limiti massimi di selenio ammessi nei mangimi completi.

Inquadramento della domanda e valutazione scientifica

Dal preambolo emerge che la domanda, formalmente presentata come modifica di un’autorizzazione già esistente, è stata considerata dalla Commissione come relativa a un nuovo preparato di zinco-L-selenometionina con tenore di selenio compreso tra 2 e 46 g/kg. Tuttavia, l’EFSA ha precisato che i dati disponibili coprivano solo l’intervallo 40-46 g Se/kg e ha quindi raccomandato di limitare l’autorizzazione a un preparato con tenore minimo di 40 g Se/kg e massimo di 46 g Se/kg. L’Autorità ha altresì concluso che il prodotto non è irritante per occhi e pelle, presenta rischio da inalazione e non consente conclusioni definitive sulla sensibilizzazione cutanea; non sono richieste specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Base giuridica e ruolo del laboratorio di riferimento

La Commissione fonda l’atto sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il laboratorio di riferimento istituito da tale regolamento ha ritenuto applicabili alla nuova domanda le conclusioni già formulate nella precedente valutazione del preparato di zinco-L-selenometionina; per tale ragione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una relazione di valutazione separata del laboratorio di riferimento.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, collocandolo nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. Il numero di identificazione dell’additivo è 3b818i. La sostanza attiva è descritta come selenio organico sotto forma di zinco-L-selenometionina, con formula chimica C5H10ClNO2SeZn.

Specifiche del prodotto e metodi di analisi

L’allegato fornisce le caratteristiche tecniche del preparato: si tratta di un preparato solido di zinco-L-selenometionina con tenore di selenio 40-46 g/kg. Sono indicate anche le specifiche compositive della polvere cristallina, con valori minimi per L-selenometionina, selenio, zinco e cloruro. Per il controllo ufficiale e il controllo di conformità, l’allegato elenca i metodi analitici applicabili alla determinazione della selenometionina, del selenio totale nei mangimi e nelle premiscele, nonché dello zinco totale nell’additivo.

Condizioni d’uso, obblighi informativi e tutela degli utilizzatori

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi mediante premiscela. Le istruzioni d’uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico dell’additivo e delle premiscele. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi sono tenuti ad adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e la pelle.

Limiti di sicurezza per il selenio

Il regolamento fissa un limite massimo di supplementazione con selenio organico pari a 0,20 mg Se/kg di mangime completo con umidità al 12 %. Nel preambolo la Commissione richiama inoltre i valori massimi autorizzati nell’Unione indicati dall’EFSA: 0,2 mg Se organico/kg di mangime completo e 0,5 mg Se totale/kg di mangime completo. Tali limiti costituiscono il principale vincolo sostanziale all’utilizzo del prodotto.

Durata dell’autorizzazione, efficacia temporale e applicabilità

Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina l’8 gennaio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, come additivo per mangimi per tutte le specie animali, alle condizioni ivi stabilite.

Base giuridica e presupposti scientifici

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione prende atto del parere EFSA del 15 novembre 2023, che considera sicuro il preparato con tenore minimo di Se pari a 40 g/kg, purché siano rispettati i limiti massimi di selenio nei mangimi completi. Il laboratorio di riferimento non ha ritenuto necessaria una nuova relazione di valutazione.

Composizione e identificazione del preparato

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3b818i. Il preparato è descritto come zinco-L-selenometionina solido con tenore di selenio 40-46 g/kg; la sostanza attiva è selenio organico sotto forma di zinco-L-selenometionina, con formula chimica C5H10ClNO2SeZn e specifiche di purezza/composizione indicate nell’allegato.

Metodi di analisi

L’allegato indica i metodi per la determinazione della selenometionina e dei contenuti di selenio e zinco: HPLC-FLD per la selenometionina nell’additivo; ICP-AES o ICP-MS per il selenio totale nell’additivo; HGAAS dopo digestione a microonde o ICP-MS per il selenio totale in premiscele e mangimi composti; ICP-AES, ICP-AES dopo digestione sotto pressione o AAS per lo zinco totale nell’additivo.

Condizioni d’uso e obblighi operativi

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere usati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Limiti di impiego del selenio

L’allegato fissa una supplementazione massima con selenio organico pari a 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %. Il parere EFSA richiamato nel preambolo menziona inoltre il rispetto dei tenori massimi autorizzati nell’Unione di 0,2 mg Se organico/kg di mangime completo e 0,5 mg Se totale/kg di mangime completo.

Periodo di autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina l’8 gennaio 2035, come indicato nell’allegato.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisalute animalesicurezza alimentare

Testo integrale

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